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CASSAZIONE

Cade dalla bici: chi ospita il cane paga i danni che fa

Cade dalla bici: chi ospita il cane paga i danni che fa
La Suprema Corte non si smentisce e condanna il detentore temporaneo a risarcire l'uomo caduto dalla bici per colpa del cane.

Con un orientamento analogo a quello di altre sentenze, la Cassazione ( sentenza n. 2414 del 4 febbraio) giudica responsabile dei danni cagionati dal cane, colui che lo gestisce anche se non è il proprietario. Rigetta così il riscorso di un uomo che ospitando un cane di proprietà altrui non si riteneva responsabile della caduta dalla bicicletta causata dall'animale.

Il ricorrente sosteneva che la responsabilità del proprietario venga meno solo se si dimostra che l'animale, «anche in virtù di un rapporto di mero fatto, era utilizzato da altri nel momento in cui il fatto dannoso si è verificato, mentre rimane nella sua pienezza se il proprietario continua a far uso dell'animale anche tramite altri». Ora, poiché il cane non era di sua proprietà e non è stato dimostrato l'utilizzo effettivo da parte sua, la sentenza della corte territoriale avrebbe sbagliato ad applicare l'articolo 2052, «perché la responsabilità esclusiva dell'accaduto doveva ritenersi a carico della proprietaria».

Invece, la Cassazione ha individuato i  criteri di responsabilità indicati dall'articolo 2052 Codice Civile. Del resto, l'accertata  presenza continuativa del cane nell'abitazione del ricorrente  "rende priva di significato la momentanea assenza del ricorrente nella circostanza in cui il sinistro si è verificato».

La massima- È responsabile dei danni chi fa un uso discontinuo del cane che causa la caduta da bicicletta di un soggetto, anche non essendo di sua proprietà. La responsabilità del proprietario dell'animale è alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso il medesimo. Tale responsabilità, che incontra il limite del caso fortuito, costituendo quindi un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non trova il proprio fondamento in una specifica attività del proprietario, quanto, piuttosto, in una relazione, di proprietà o di uso, fra la persona fisica e l'animale. L'utilizzazione non è un concetto che necessariamente si ricollega a quello di continuità, perché si può fare uso dell'animale anche in modo discontinuo, non per questo perdendo, però, il fondamento giuridico della responsabilità.