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LIBERALIZZAZIONI, IN GU IL TESTO DEFINITIVO

LIBERALIZZAZIONI, IN GU IL TESTO DEFINITIVO
Sono in vigore le nuove norme sui "servizi professionali": tariffe abrogate ma valide per i compensi liquidati dal giudice fino al decreto ministeriale atteso entro quattro mesi. Informazione preventiva sull'onorario. Obbligo di comunicare l'esistenza di coperture per responsabilità civile professionale.

Il testo coordinato con la conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è sulla GU n. 71 del 24-3-2012. Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012.

L'art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.Le tariffe vigenti continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro vigilante e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'art. 9 bis (Societa' tra professionisti) modifica la Legge di Stabilità – che ha introdotto le stp negli ordinamenti professionali- stabilendo che " le societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre" e che "il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi». Anche le stp dovranno stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale».