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CASSAZIONE

Stp: volantinaggio senza autorizzazione dell’Ordine

Stp: volantinaggio senza autorizzazione dell’Ordine
E’ nuovo l’orientamento della Cassazione stabilito dalla sentenza del 9 marzo. Le norme sulla pubblicità stabilite dalla Legge Bersani vanno estese anche ai professionisti organizzati in forma societaria o aggregata. La sentenza n. 3717 del 9 marzo 2012 ha accolto il ricorso di un medico, direttore sanitario di una clinica (una società di capitali), censurato per non aver rispettato i vincoli imposti dalla legge n. 175 del 1992, ovvero di subordinare all’autorizzazione dell’Ordine l’iniziativa pubblicitaria. L’Ordine irrogava sei mesi di sospensione al direttore sanitario di una srl per pubblicità non autorizzata e per mancata trasparenza e veridicità della pubblicità mediante la distribuzione di volantini concernenti la seguente dicitura “Prima visita, diagnosi, radiografia e preventivo gratuiti”.

La Cceps ha ridotto la sospensione a cinque mesi (non avendo l’incolpato svolto un ruolo di primo piano nella realizzazione del messaggio pubblicitario, ma comunque gravando sul direttore sanitario l’onere di garantire la deontologia professionale), ma il direttore sanitario ha fatto ricorso in Cassazione.

I giudici hanno ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui il direttore sanitario sosteneva che la Legge Bersani dovesse applicarsi anche alle società di capitali e non solo ai singoli professionisti e che i mezzi ammessi al messaggio pubblicitario fossero liberalizzati anche per le attività in forma societaria. I giudici ricordano anche che il decreto 59/2010, recependo la direttiva 2006/123, ha stabilito che “limitazioni al libero impiego delle comunicazioni commerciali…devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità”. Per la Cassazione è "irragionevole" sottrarre alla liberalizzazione le società professionali che “più dei singoli professionisti ricorrono a forme di pubblicità”.

Tuttavia, la Cassazione non ha negato il potere di verifica al fine dell’applicazione delle sanzioni disciplinari della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario. Pertanto, cassando la prima decisione della Cceps, la Cassazione ha nuovamente rinviato il caso alla stessa Cceps per “giudicare se la pubblicità posta in essere fosse o meno conforme a veridicità e correttezza sulla base del codice deontologico”.

Secondo gli analisti di cassazione.net, Piazza Cavour ha esteso la portata applicativa della riforma Bersani in vista di una maggiore libertà di concorrenza, con prevedibile impatto del nuovo principio combinato alle norme della Legge di stabilità, la legge che ha introdotto le società tra professionisti. Del resto, la Legge Bersani, oltre a disciplinare la pubblicità, stabilisce già la possibilità di “fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”. Una norma precorritrice della Legge di Stabilità (fonte: cassazione.net)