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EQUIPARAZIONE CON E-ENVOICE

Split payment per (quasi) tutti: il MEF non fa sconti agli Ordini

Split payment per (quasi) tutti: il MEF non fa sconti agli Ordini
Le pubbliche amministrazioni soggette alla scissione dei pagamenti sono le stesse cui si applica la fatturazione elettronica obbligatoria. Questo quanto precisato dal Mef con Decreto del 13 luglio 2017. Il provvedimento,  modificando il decreto del 27 giugno 2017 di attuazione della normativa sulla scissione dei pagamenti (cd. split payment)- individua le pubbliche amministrazioni tenute allo split payment facendo riferimento alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.
Il MEF ha quindi modificato l’individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie della norma, eliminando il riferimento all’elenco delle Pa inserite nel Conto economico consolidato

I soggetti tenuti allo split payment- Dato che lo split payment si applica alle stesse amministrazioni con le quali scatta l’obbligo della fatturazione elettronica, "si deve fare riferimento" - chiarisce il Ministero delle Finanze "all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it)".
Nella relazione illustrativa del decreto 13 luglio 2017, il Ministero delle Finanze fa rientrare "in ogni caso" nello split payment le amministrazioni dello Stato, le università, tutti gli enti pubblici non economici, le aziende e gli enti del SSN. Tutti questi soggetti, in aggiunta a quelli già presenti nell'elenco ISTAT aggiornato al 30 settembre di ogni anno, che comprende anche gli IZS, gli enti di previdenza, Enpav e Onaosi inclusi ( ma non gli Ordini professionali). L'equiparazione alla fatturazione elettronica farebbe  dunque rientrare nello split payment anche gli Ordini professionali (è stato chiarito dal Mef con la nota del marzo scorso.che gli Ordini non sono esonerati dalla fattura elettronica)

Elenco consolidato dal 19 luglio- I soggetti interessati potranno segnalare alla casella di posta elettronica df.dg.uff05@finanze.it, entro il giorno 19 luglio 2017, eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi. Il Dipartimento delle finanze provvederà successivamente alla pubblicazione degli elenchi definitivi.

Il pregresso- La novità si applicherà alle fatture per le quali l’esigibilità si verificherà a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, non ci sarà alcuna conseguenza per coloro (fornitori e acquirenti) che hanno “anticipato” i contenuti del nuovo provvedimento, assoggettando al meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture con esigibilità verificatasi nel periodo compreso tra il 1 luglio 2017 e la data di pubblicazione del decreto.

Lo split payment è il meccanismo in base al quale le Pa, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo Iva, devono versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori, pagando a questi ultimi il solo corrispettivo per la fornitura/prestazione.

L'Enpav ha già fornito indicazioni agli iscritti, mentre la Fnovi- come il CUP-  aveva chiesto che gli Ordini fossero esclusi dal meccanismo della scissione d'imposta, non essendo nè nel Conto economico consolidato nè nell'elenco ISTAT. L'equiparazione con i soggetti interessati alla fatturazione elettronica li richiama in causa.“Ne avremmo fatto volentieri a meno – è stato il commento del Presidente Fnovi Gaetano Penocchio che  auspica " un differimento dell’adempimento con una proroga almeno fino a dicembre”.