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1000 euro

CONTANTE, SANZIONI DA DOMANI MA NON IN BANCA

CONTANTE, SANZIONI DA DOMANI MA NON IN BANCA
E' possibile effettuare prelevamenti e versamenti bancari in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro senza incorrere nell'irrogazione di specifiche sanzioni. Ciò in virtù del principio che quella determinata quantità di denaro rimane a disposizione del medesimo soggetto, vale a dire manca il presupposto della norma: il trasferimento. Ma la banca è tenuta a segnalare movimenti sospetti.
Dal 1 febbraio scattano le sanzioni fino al 40% per chi trasferisce contante oltre la soglia dei 999,99 euro.

Ma il limite sul contante, previsto dalla Manovra Monti, non si applicherà ai versamenti e ai prelievi in banca. Infatti, le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante uguali o superiori a mille euro non determinano automaticamente la configurazione di una violazione di cui all'articolo 49 del Dlgs 231/2007, se il soggetto che effettua le anzidette operazioni è sempre lo stesso e non avviene trasferimento a terzi, così come già tra l'altro evidenziato nella circolare Mef del 04 novembre 2011, e se non si concretizza la violazione della disposizione normativa.

La Circolare ABI dell'11 gennaio 2012 aveva già chiarito che la soglia di 1.000 euro si applica esclusivamente ai trasferimenti di denaro tra privati cittadini, e non ai versamenti e prelievi allo sportello. E' quindi possibile effettuare prelevamenti e versamenti bancari in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro senza incorrere nell'irrogazione di specifiche sanzioni.

Il presupposto previsto dall'art. 49 del D.Lgs 231/2007 è totalmente mancante laddove il soggetto interessato si limiti ad effettuare un versamento o un prelievo bancario in quanto quella determinata quantità di denaro rimane a disposizione del medesimo soggetto. In altri termini l'ABI ha sostenuto che con riferimento ai versamenti e prelevamenti in contanti manca il presupposto fondamentale affinché si configuri un'ipotesi di violazione prevista dall'art. 49 del D.lgs 231/2007: il trasferimento di denaro.

Tuttavia le banche sono comunque tenute ad assolvere gli altri obblighi previsti dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Conseguentemente, ove le operazioni in contante dovessero manifestarsi frequentemente (per la stessa persona) e per importi particolarmente elevati la banca dovrà valutare se i comportamenti descritti possano configurare le ipotesi di operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio. Conseguentemente, laddove la risposta fornisse un esito positivo la banca effettuerà la segnalazione che però non rappresenta segnalazione di infrazione.