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Contante e tracciabilità dei trasferimenti

Contante e tracciabilità dei trasferimenti
In assenza di chiarimenti ministeriali, il consulente fiscale dell'ANMVI, Giovanni Stassi, fa il punto della situazione sui trasferimenti di denaro contante. Dal 1 febbraio scatteranno le sanzioni per i contribuenti che non rispetteranno la (nuova) soglia dei 1000 euro. Abbuonate le eventuali infrazioni dal 6 dicembre al 31 gennaio 2012. Concetti chiave quelli di "trasferimento" e di "frazionamento".

Il 1 febbraio scatteranno le sanzioni per le violazioni al tetto dei 1000 euro, la nuova soglia consentita per il trasferimento di denaro contante. Per effetto del Decreto "salva Italia" (art. 12 comma 1 DL 201/2011) dal 6 dicembre 2011 la soglia massima consentita per i trasferimenti è scesa da 2.500 (art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007) a 1.000 euro (999,99 euro). Al denaro contante sono assimilati anche gli assegni, i vaglia, i titoli al portatore e i libretti di deposito. Per le operazioni pari o superiori ai 1000 euro bisognerà fare ricorso a strumenti tracciabili come l'assegno non trasferibile (obbligatoria la clausola di non trasferibilità e l'indicazione del beneficiario), la carta di credito, il bancomat o il bonifico bancario.

Trasferimento e Frazionamento
E' importante sottolineare che per trasferimento si intende il passaggio (es. il pagamento, ma anche i casi che non danno luogo a transazione economica) di denaro a un soggetto diverso. Una circolare del Tesoro del 4 novembre 2011 ha chiarito che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante non configurano automaticamente infrazione.

Da tenere presente inoltre che, pur sospettabile di raggiro della norma, il frazionamento degli importi non è da considerarsi vietato in senso assoluto, ma resta ammesso quando non è "artificioso". Ad esempio nei casi di rateizzazione: la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è considerata il frutto di una ordinaria dilazione di pagamenti e la rateizzazione scaturisce dal preventivo accordo delle parti, una interpretazione dell'Ufficio Italiano Cambi giudicata ancora in essere dagli esperti del Sole 24 Ore, pur con l'avvertenza che la Banca d'Italia ha rafforzato le azioni di contrasto al riciclaggioe c'è da aspettarsi che insista sulle verifiche. Ad oggi comunque, la suddivisione in più rate separate, ciascuna di importo inferiore al fatidico valore dei 1000 euro, di un'unica fattura, complessivamente superiore a 1000 euro, rimane corretta

Divieti e comportamenti

I divieti sono così dettagliati dal consulente fiscale di ANMVI, dott. Giovanni Stassi:
• è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro. "Un'associazione professionale - chiarisce Stassi- è un soggetto distinto dai singoli professionisti. Naturalmente nel caso di professionista singolo il problema non si pone".
• il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 1 lettera m) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

"Occorre quindi aver riguardo al comportamento usuale del contribuente- spiega Stassi. "Se cioè, prima dell'entrata in vigore dei nuovi limiti, i "compensi" degli associati venivano prelevati per importi superiori a 1.000 euro, è legittimo pensare che più prelevamenti per importi inferiori al nuovo limite di 1.000 euro siano stati posti in essere artificiosamente per tenersi sotto il nuovo limite. Se viceversa anche prima dell'entrata in vigore dei nuovi limiti (6 dicembre 2011) normalmente i prelievi erano inferiori ad euro 1.000, ritengo che si possa continuare ad effettuare prelievi ciascuno inferiori a 1.000 euro. Se possibile - conclude- eviterei di superare in ogni caso il limite di 1.000 euro con prelievi fatti a distanza inferiore ai 7 giorni".

Sanzioni e periodo di salvaguardia

Non saranno sanzionate eventuali infrazioni commesse nel periodo compreso fra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012. Le sanzioni, graduate percentualmente in base agli importi, sono importanti e colpiscono tutti i privati, inclusi i liberi professionisti, e tutti gli intermediatori, compresi i commercialisti, tenuti a segnalare al Ministero dell'Economia le eventuali infrazioni dei loro clienti.

pdfCIRCOLARE DEL MINISTERO DEL TESORO 4 NOVEMBRE 2011.pdf