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Agenzia delle Entrate

Contribuenti minimi: nuovo regime dal 1 Gennaio

Contribuenti minimi: nuovo regime dal  1 Gennaio
L'articolo 27 del Decreto Legge 98/2011 ha unificato in un unico regime fiscale forfetario quelli attualmente in vigore. Il nuovo regime sostituisce, a partire dal 1 gennaio 2012, l'attuale regime dei contribuenti minimi. Tra i vantaggi, i contribuenti non saranno più soggetti alla ritenuta d'acconto e l'imposta sostitutiva passerà dal 20% al 5%. Chi può aderire e con quali agevolazioni.
L'articolo 27 del Decreto Legge 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) ha unificato in un unico regime fiscale forfetario quelli attualmente in vigore. Il nuovo regime sostituirà a partire dal 1° gennaio 2012, l'attuale regime dei contribuenti minimi.

Il 22 dicembre 2011 sono stati emanati i Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (n. 185820 e 185825), che dispongono le modalità
attuative.

Chi può aderire
Possono aderire al nuovo regime agevolato le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, oppure che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti dal vecchio regime dei minimi. Nel dettaglio:

- Nell'anno solare precedente i ricavi o compensi non devono aver superato la soglia di 30.000 euro (non rilevano i ricavi per adeguamento agli studi di settore)
- Nell'anno solare precedente il contribuente non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori a progetto
- Nell'anno solare precedente il contribuente non deve aver effettuato cessioni all'esportazione
- Nei tre anni precedenti il contribuente non deve aver acquistato complessivamente, anche mediante contratti di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro. (I beni strumentali utilizzati in modo promiscuo dovranno essere conteggiati per un valore pari al 50 per cento)
- Non possono rientrare nel regime i contribuenti che partecipano a società di persone o ad associazioni professionali.
- Il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, alcuna attività d'impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare.
- L'attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dal contribuente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo o come collaborazione coordinata e continuativa (Escluso il periodo impiegato come tirocinante).

Agevolazioni

I contribuenti che optano per il regime contabile semplificato, pur determinando il reddito nei modi ordinari sono esonerati dai seguenti obblighi:
a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
b) tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti

L'adesione al regime fiscale agevolato comporta anche:
a) l'esenzione dall'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
b) l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IRAP
c) l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore
d) l'esclusione dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.

Inoltre, dal 1° gennaio 2012 i contribuenti minimi, in possesso dei requisiti previsti dalle nuove disposizioni, non saranno più soggetti alla ritenuta d'acconto e l'imposta sostitutiva passerà dal vecchio regime dei minimi (20%) al nuovo dei "super-minimi" (5%).

Per informazioni, i medici veterinari possono rivolgersi al Servizio di consulenza fiscale dell'ANMVI, curato dal Dott. Giovanni Stassi, autore di una trattazione dettagliata sul nuovo regime dei minimi, che sarà pubblicata su Professione Veterinaria 1/2012.

 

pdfPROVVEDIMENTO 185820.pdf

pdfPROVVEDIMENTO 185825.pdf