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DECRETO DI AGGIORNAMENTO

I medicinali veterinari nella XII Farmacopea Ufficiale

I medicinali veterinari nella XII Farmacopea Ufficiale
Il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto di revisione e aggiornamento della XII Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana.

Il provvedimento è sulla Gazzetta Ufficiale ed è il risultato di un tavolo tecnico che ha concluso i lavori a maggio, aggiornando anche parti riguardanti i medicinali veterinari. In particolare, il decreto di aggiornamento dettaglia il controllo delle impurezze nelle sostanze per uso farmaceutico e contiene monografie riguardanti le "sostanze per uso farmaceutico"(per la produzione di prodotti medicinali per uso umano o veterinario) e le preparazioni farmaceutiche (anche prodotte/preparate usando materiali di origine animale).
Sono inoltre elencati gli apparecchi ed utensili "obbligatori" in farmacia, le sostanze ad azione stupefacente o psicotropa

Prodotti che il farmacista non puo' vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica- Sono ricompresi in questa categoria, anche i medicinali veterinari prescritti ad animali da compagnia e per essi indicati in modo esclusivo, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico veterinario per le somministrazioni ad animali destinati alla produzione di alimenti, secondo le condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche e integrazioni.
Il Ministero della salute puo' espressamente autorizzare alcuni chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari orali qualora siano destinati al trattamento di animali di allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo. (Allegato 6, Tabella 4)

Elenco dei prodotti la cui vendita e' subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista- Sono ricompresi in questo elenco:
- i medicinali veterinari indicati anche, o esclusivamente, per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo che, in relazione alle categorie terapeutiche previste nel decreto  193/2006, riportino sulla confezione la dicitura "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile";
-i medicinali prescritti dal medico veterinario per le somministrazioni ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo ( art. 11 del decreto 193/2006);
- i medicinali veterinari indicati per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, per i quali non e' richiesta la ricetta in triplice copia
-i medicinali veterinari omeopatici autorizzati con procedura semplificata secondo l'art. 20 del decreto legislativo 6 aprile 2006,n. 193;
- i medicinali veterinari autorizzati solo per animali da compagnia che riportino sulla confezione la dicitura "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile".
  - i medicinali per uso umano prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia (art. 10, del decreto 193/2006).
In elenco figurano anche i preparati magistrali prescritti ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo e quelli destinati ad animali da compagnia. (Allegato 7, Tabella 5)


XII Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana

Decreto 17 maggio 2018
Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.