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DECISIONE DI ESECUZIONE UE

H5N8 in Italia, la Commissione aggiorna la regionalizzazione

H5N8 in Italia, la Commissione aggiorna la regionalizzazione
Sebbene la situazione nell'Unione sia in costante miglioramento, ulteriori focolai hanno portato la Commissione ad aggiornare la regionalizzazione europea.
L'aggiornamento è contenuto nella Decisione di Esecuzione 2017/977 dell'8 giugno con la quale vengono incluse nuove zone di protezione e sorveglianza.

Nuovi focolai- Sia l'Italia che il Regno Unito hanno comunicato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame di aziende situate al di fuori delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Il Lussemburgo ha altresì comunicato alla Commissione il primo caso di individuazione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui sono tenuti volatili in cattività. Tutti e tre gli Stati membri hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai.

La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Italia, dal Regno Unito e dal Lussemburgo e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità nazionali  si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5.

Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, vengono definite a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, il Regno Unito e il Lussemburgo, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. Le zone dell'Italia e del Regno Unito elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 vengono pertanto modificate e nel medesimo allegato vengono inserite nuove zone per il Lussemburgo.

Durata delle restrizioni -  La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 si applica fino al 30 giugno 2017. A seguito degli attuali focolai confermati in Italia, nel Regno Unito e in Lussemburgo, le misure che tali Stati membri devono attuare nelle nuove aree del loro territorio che devono essere elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione continueranno a essere in atto successivamente a tale data. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione (UE) 2017/247 fino al 31 dicembre 2017, considerando le misure che devono essere applicate nei tre Stati membri in questione e l'ipotesi della comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel territorio dell'Unione.


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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/977 dell'8 giugno 2017
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri