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COMMISSIONE ENVI

Mangimi medicati: non solo dpa e 'rafforzare' il veterinario'

Mangimi medicati: non solo dpa e 'rafforzare' il veterinario'
Sul nuovo regolamento europeo riguardante i mangimi medicati la Commissione ENVI si appresta a dare il via libera, ma anche ad apportare possibili emendamenti.
Il relatore Norbert Lins ha presentato una proposta di parere con la quale si accoglie con favore una armonizzazione delle norme in materia di produzione, immissione sul mercato e uso dei mangimi medicati, perchè " favorirà la creazione di un effettivo mercato unico, che comporterà una maggiore concorrenza, nonché innovazione, e aumenterà la diponibilità di medicinali veterinari, in particolare per le specie minori".

L'eurodeputato tedesco "si compiace" che nel campo di applicazione del futuro regolamento europeo rientrino sia gli animali destinati alla produzione di alimenti che quelli non destinati ad essa. L'obiettivo principale del mangime medicato sono i grandi gruppi di animali e di animali da compagnia che soffrono di malattie croniche". A suo giudizio, c'è "una forte coerenza fra il regolamento sul mangime medicato e la nuova proposta di
regolamento sui prodotti medicinali veterinari sia di importanza fondamentale.

Sugli antimicrobici- Nel progetto di parere al vaglio della Commissione ENVI, si suggeriscono 18 proposte emendative, molte delle quali riguardano gli antimicrobici. In particolare si propone di introdurre definizioni  sugli antimicrobici e le varie forme di trattamento (curativo, di controllo e di prevenzione), che a giudizio del relatore risultano più chiare.

EFSA valuti il carry over-  A giudizio del relatore, l'utilizzo di antimicrobici come sostanze attive nei mangimi medicati deve essere prudente e basarsi sulla ricerca scientifica.In questa logica, l'uso profilattico di mangimi medicati contenenti antimicrobici non dovrebbe essere consentito. Inoltre, in relazione ai limiti di carry - over, dovrebbe essere attribuita un'attenzione particolare agli antimicrobici. L'EFSA dovrebbe essere incaricata di stabilire limiti specifici e generali sui carry-over per le sostanze attive, tramite una valutazione scientifica del rischio.

Grande importanza al ruolo veterinario- Nell'utilizzo di mangime medicato, "un ruolo fondamentale è svolto dal veterinario". Il mangime medicato può essere somministrato solo dopo un esame, la diagnosi e la prescrizione di un veterinario. Il relatore ne evidenzia il ruolo "centrale e importante.

Gli emendamenti proposti- Lins propone alla Commissione ENVI:
-la soppressione del termine "contaminazione incrociata", che non compare in nessun altro punto della proposta, fatto salvo il 'considerando numero 12. Pertanto, "la sua soppressione eviterà confusione".
- modificare il 'considerando numero 18' e sopprime la limitazione dell'uso prudente negli animali da reddito: "Un uso prudente di mangime medicato è d'importanza fondamentale per tutti gli animali, non solo per quelli destinati alla produzione di alimenti".
- precisare il termine "Utilizzo preventivo" con l'introduzione di un termine più preciso: "profilattico", sopprimendo dal 'considerando 19' la precisazione d'impiego "finalizzato a migliorare le prestazioni degli animali
destinati alla produzione di alimenti" che figura nella bozza di testo della Commissione.
- ad ulteriore chiarimento del termine "uso preventivo", si propone di aggiugere (art. 2) "una distinzione precisa fra le diverse forme di trattamento. La definizione introdotta è stata adottata dall'EPRUMA (Piattaforma europea multilaterale per l'uso responsabile dei farmaci sugli animali) nel maggio 2013". La definizione proposta è la seguente: "trattamento di controllo (metafilassi)": trattamento di un gruppo di animali, dopo che è stata fatta la diagnosi di una malattia clinica in una parte del gruppo, allo scopo di trattare gli animali clinicamente malati e di controllare la diffusione della malattia negli animali a stretto contatto e a rischio, che possono già essere infetti (a livello subclinico);
- introdurre il 'considerando aggiuntivo (19 bis): "È importante che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il divieto di utilizzare antibiotici in qualità di promotori della crescita, vigente dal 1° gennaio 2006, sia rigorosamente rispettato. La proposta di parere ritiene " importante sottolineare anche il divieto dell'UE di utilizzare antibiotici in qualità di promotori della crescita".
- ampliare il campo di applicazione (art. 1 del Regolamento) agli animali non produttori di alimenti: "I mangimi medicati e i prodotti intermedi sono utilizzati anche per gli animali non destinati alla produzione alimentare (come gli animali da pelliccia e da compagnia), per cui è importante chiarire in entrambi i casi il campo di applicazione del regolamento e le definizioni che si applicano".
- introdurre un nuovo paragrafo nel campo di applicazione: " Il presente regolamento non si applica ai prodotti medicinali finiti da somministrare per via orale e che sono approvati per l'uso tramite mangime o
acqua di abbeveraggio". La motivazione è che "è importante menzionare esplicitamente il campo di applicazione della presente proposta di regolamento, distinta dalla proposta di regolamento sui medicinali veterinari.
- dare una definizione agli 'antimicrobici'; il relatore osserva che Benché il termine antimicrobico sia utilizzato in tutta la proposta, non vi è alcun riferimento a una definizione. Le definizioni introdotte sono state adottate dai direttori delle Agenzie per i medicinali nel mese di ottobre del 2012". La proposta di definizione per  "antimicrobici" è la seguente: "termine generale per qualsiasi composto con un'azione diretta sui microrganismi, utilizzato per il trattamento e la prevenzione delle infezioni. Gli antimicrobici comprendono antibatterici/antibiotici, antivirali, antimicotici e antiprotozoici";
-  ogniqualvolta si rende necessario stabilire i limiti di carry-over di una sostanza specifica o del carry-over generale, il relatore sostiene l'opportunità che essi siano stabiliti "soltanto sulla base di una valutazione scientifica del rischio e che a stabilirli sia l'EFSA, l'organo dell'UE preposto ad effettuare tale valutazione". La proposta di coinvolgimento di EFSA è inserita come comma aggiuntivo all'articolo 7.
- si propone di introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 7 per stabilire che "i limiti generali di carry-over sono verificati sulla base di una valutazione del rischio scientifico condotta dall'EFSA e, ove necessario, sono adeguati. I mangimi non bersaglio, in cui i limiti di carry-over sono stati superati, non possono essere immessi sul mercato o somministrati agli animali".
- sostituire il termine 'persona' con 'veterinario: "Il mangime medicato prescritto può essere utilizzato solo per gli animali esaminati dal veterinario che ha rilasciato la prescrizione e solo per una malattia diagnosticata. Il veterinario che ha rilasciato la prescrizione verifica che il trattamento destinato agli animali bersaglio sia giustificato da motivi veterinari (...). La motivazione di questa correzione, da apportare all'articolo  Il veterinario è per definizione l'unica persona che può fare una diagnosi e decidere il trattamento adeguato. Il suo ruolo deve pertanto essere rafforzato.
- modifica di scrittura per coerenza con la proposta di includere gli animali non dpa nel campo di applicazione e vietare (articolo 16) l'uso preventivo di antimicrobici per tutti gli animali, non solo per quelli destinati alla produzione di alimenti.
- ridurre  la durata del trattamento da due settimane a una: "Un trattamento con mangimi medicati contenenti antimicrobici veterinari non dovrebbe superare i 7 giorni" (art. 16)
- chiarire nel testo (art. 16) che "la profilassi con antimicrobici non viene mai usata regolarmente, né per compensare la scarsa igiene né per le condizioni di allevamento inadeguate". La motivazione osserva che il  chiarimento è basato sulle definizioni dell'EPRUMA, che il  divieto di favorire la crescita è già stato menzionato nei considerando e che "è importante che il trattamento preventivo non venga utilizzato per gli animali  destinati alla produzione di alimenti e per quelli non destinati ad essa".

La proposta di parere del relatore Lins è stata presentata in Commissione ENVI il 30 marzo scorso. Dovrà essere esaminata e votata per poi passare alla Commissione AGRI del Parlamento Europeo.