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DDL LAVORO

E’ legge: professioni salve da presunta subordinazione

E’ legge: professioni salve da presunta subordinazione
La riforma del lavoro è legge. Con l'approvazione della Camera si confermano i criteri per distinguere le Partite Iva vere da quelle false. Dal sospetto di subordinazione non rientrano i liberi professionisti iscritti agli Ordini. ANMVI: messo un punto fermo nel diritto del lavoro, Confprofessioni regista della svolta. Scotti (Giunta Esecutiva): evitate distorsioni nei rapporti fra liberi professionisti.

Grazie al pressing e all'emendamento approvato dalla Commissione Lavoro, in accordo con il Governo, la presunzione di suBordinazione "non opera, con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni". Confprofessioni, parte sociale datoriale, ha ribadito il punto di vista dei liberi professionisti nel corso dell'audizione parlamentare della scorsa settimana.

Un articolo del DDL Lavoro (Art. 9 - Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo) fa sì che le libere professioni ordinistiche non siano sospettabili di lavoro subordinato mascherato qualora ricorrano alcune condizioni (come la collaborazione superiore a 8 mesi, un fatturato superiore all'80%, la presenza di una postazione fissa presso la sede del committente) per le quali il Governo sospetta la falsa Partita IVA.
E per consolidare ulteriormente il principio, sarà un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a ribadirlo, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Carlo Scotti, membro della Giunta Esecutiva di Confprofessioni e rappresentante ANMVI nella Confederazione: "Questo risultato è la dimostrazione del lavoro fatto da Confprofessioni per tutelare il lavoro dei liberi professionisti dal rischio di distorsioni e comprova che solo una confederazione di secondo livello, come la nostra, può arrivare ad incidere sulle decisioni del Governo, là dove per le singole associazioni sarebbe stato enormemente più difficile se non impossibile".

Art. 9 (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)
1. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:
«Art. 69-bis. - (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo).
1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entra in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.
(...)