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TRACES

EHD e BTV, aggiornamenti per gli scambi con la Francia

EHD e BTV, aggiornamenti per gli scambi con la Francia
Malattia emorragica epizootica (EHD) – Condizioni per l’introduzione dei capi sensibili dalla Francia.

L'evoluzione della situazione epidemiologica in Francia riguardante la malattia emorragica epizootica (EHD) ha determinato una modifica delle condizioni sanitarie applicabili agli scambi tra la Francia e l'Italia di bovini, ovini e caprini, provenienti dalle zone regolamentate e destinati all'allevamento o all'ingrasso.

La Direzione Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute informa, oggi, i Servizi Veterinari che le autorità sanitarie francesi hanno intrapreso una campagna vaccinale per EHDV. Pertanto "è stato integrato il protocollo concordato nel 2023 per le introduzioni dei capi sensibili alla malattia dalle zone francesi regolamentate per EHD, includendo i bovini vaccinati". La disposizione fa seguito agli incontri tra le autorità sanitarie di Italia e Francia - sentito il Centro di Referenza Nazionale (IZSAM)- ed è basata sulla definizione delle zone regolamentate, e sulla necessità di mantenere attivi i canali commerciali di animali vivi tra l’Italia e la Francia. 
E' in corso di approvazione la modifica il Regolamento delegato 2020/688.

Movimentazioni- Ferme restando le condizioni già stabilite, inclusa la disinfezione obbligatoria dei mezzi di trasporto, le movimentazioni di bovini provenienti dalle zone francesi regolamentate per EHD sono consentite anche ai capi vaccinati nei confronti della malattia emorragica epizootica. Gli animali non devono presentare segni clinici al momento della visita effettuata nelle 24 ore precedenti l'invio, e possono essere movimentati non prima di 21 giorni dopo la fine del programma di vaccinazione, che corrisponde all'inizio dell'immunità, oppure con tempi diversi, a seconda della specificità del vaccino sui tempi di inizio dell’immunità.

TRACES- Nei certificati (casella I.17 “documento di accompagnamento”) deve essere riportata una copia del documento attestante che l'animale è stato vaccinato e deve essere prodotto un attestato a cura del veterinario certificatore che indichi che tali animali provengono dalle zone regolamentate per EHD. Ciò in quanto la menzione del certificato TRACES II.2.5. “Provengono da stabilimenti situati in un'area con un raggio di almeno 150 km attorno a tali stabilimenti, in cui non è stata segnalata alcuna infezione da virus della malattia emorragica epizootica negli animali detenuti delle specie elencate per tale malattia durante i due anni precedenti la partenza” non può essere barrata.
 
BTV3 in Francia- Le autorità francesi hanno intrapreso una campagna vaccinale anche nei confronti del BTV3. Pertanto, la Direzione ministeriale informa che - "nell’ambito delle condizioni sanitarie per gli animli introdotti dalla Francia -  la movimentazione degli animali sensibili alla BT è consentita anche ai bovini vaccinati per detto sierotipo".

NOTA_DGSA_EHD_BTV_SCAMBI_ITALIA_FRANCIA.pdf235.6 KB

Aggiornamenti sul sito del Ministero dell’Agricoltura francese