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CIRCOLARE AGEA

PSA, domande di indennizzo per i danni indiretti da misure sanitarie

PSA, domande di indennizzo per i danni indiretti da misure sanitarie
Circolare Agea sugli indennizzi alla filiera suinicola per compensare le perdite di reddito dovute all'applicazione dei provvedimenti sanitari contro la peste suina africana.

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha definito le modalità di indennizzo in favore degli imprenditori del settore suinicolo.  Le misure sanitarie di prevenzione, eradicazione e contenimento della peste suina africana (PSA) hanno determinato perdite di reddito alle imprese della filiera, sia in produzione primaria che nella trasformazione.  Le compensazioni sono state decretate dal Ministero dell'Agricoltura per un periodo compreso dal 1° luglio 2022 al 30 novembre 2023.

Domande entro il 15 marzo. Pagamenti a partire dal 3 giugno- Le domande dovranno essere presentate, presso l’Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell’impresa, entro e non oltre il 15 marzo 2024. Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, o se del caso il saldo, a partire dal 3 giugno 2024.

Con una circolare di coordinamento Agea dettaglia le modalità di attuazione dei sostegni, al fine di poter ristabilire in breve tempo la produzione e far fronte alla crisi derivata  dall’abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto. La circolare precisa che saranno indennizzate le  seguenti categorie merceologiche: a) Verri; b) Scrofe; c) Scrofette; d) Suini da ingrasso; e) Suinetti; f) Prosciutti; g) Prodotti di salumeria; h) Tagli di carne suina.

Per quanto concerne gli allevamenti a ciclo chiuso, la circolare precisare che i danni indiretti subiti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di PSA devono tenere conto del blocco produttivo delle scrofe e del mancato accasamento che nel caso di allevamenti a ciclo chiuso prevede un trasferimento interno dal settore di riproduzione a quello di ingrasso, pertanto non certificabile sulla base delle fatture di acquisto. Per gli allevamenti a ciclo chiuso, il numero di animali ai fini dell’indennizzo dell’intervento 3 (Prolungamento vuoto sanitario/mancato accasamento) è verificabile attraverso il controllo del registro di stalla della Banca Dati Nazionale (BDN), dove è indicata la provenienza “N” (nati in stalla) nei periodi antecedenti al blocco dei trasferimenti.

I danni per cui sono riconosciuti gli indennizzi sono:
a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
b) mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
c) prolungamento vuoto sanitario;
d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione);
e) danni stimati causati dalla riduzione della macellazione;
f) distruzione e distoglimento della merce per mancato export;
g) danni stimati causati dal mancato export.

Il 60% delle risorse economiche è destinato alle piccole-medio imprese (PMI) e microimprese del settore della produzione agricola primaria, mentre il restante 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione. Le Grandi Imprese sono  ammesse agli aiuti esclusivamente nell’ambito del regime di de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo alla trasformazione ed alla macellazione.

Controlli su doppi indennizzi-  Per assicurare la copertura del controllo per tutte le aziende, saranno definiti specifici criteri di rischio uniformi (quali ad esempio l’elevato importo dell’aiuto, l’operatività dell’azienda richiedente l’aiuto in Regione diversa rispetto a quella ove si è verificato il danno, etc.). La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non sarà inferiore al 5 % del totale di quelle riferite a ciascun intervento di aiuto.

Circolare AGEA
Circolare di coordinamento relativa alle modalità di attuazione del DM 0707009 del 29/12/23 intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane