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NOTA DGSAF

Sistema I&R, criticità e azioni migliorative per gli equini

 Sistema I&R, criticità e azioni migliorative per gli equini
La Dgsaf ha indicato azioni migliorative e implementazioni di funzionalità BDN per "favorire la regolare attuazione del sistema I&R degli equini".
Per risolvere alcune criticità nella gestione del Sistema I&R degli equini, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari ha inviato una nota agli Organismi di rilascio (OR) e alle Regioni per descrivere le azioni finalizzate al miglioramento della gestione del sistema I&R e le implementazioni di funzionalità BDN inerenti ad eventi non ancora registrati dagli Organismi di rilascio.

In particolare alla DGSAF sono pervenute "frequenti segnalazioni di criticità" che riguardano:
- gli inserimenti di equini in registri BDN di stabilimenti nei quali tali equini non sono ubicati;
- anomalie nella gestione dei documenti unici di identificazione a vita (di seguito SLID) relative a notevoli ritardi da parte di alcuni Organismi di rilascio nella registrazione in BDN delle emissioni dei documenti, con conseguenti disallineamenti tra i dati riportati sui documenti cartacei e quelli presenti in BDN e sui QR-code;
- mancato inserimento in BDN da parte degli OR di eventi che gli operatori assicurano di aver comunicato agli OR stessi ai fini di tale inserimento obbligatorio;
- mancata iscrizione in BDN di equini detenuti in stabilimenti sul territorio nazionale.

Organismi di rilascio - Nella nota il Ministero precisa che gli Organismi di rilascio "non potranno inserire in BDN direttamente nei registri delle attività (cosiddetti registri di stalla) gli equini nati prima del 10/01/2022", data di entrata in vigore del Decreto del 30 settembre 2021. Tali inserimenti saranno "bloccati dal sistema informativo entro il 15/01/2024, in data che verrà comunicata sul portale Vetinfo". La BDN memorizzerà le sole informazioni anagrafiche comunicate dagli Organismi di rilascio per tali animali e "l’inserimento di ogni capo nel registro di allevamento in BDN avverrà solo dopo esplicita acquisizione dell’equino da parte dell’operatore interessato". Tale esplicita acquisizione è effettuata dall’operatore utilizzando la funzionalità BDN, già operativa, “Registri di stalla - Iscrizione equini - Capi registrati provenienti dai registri degli Organismi di rilascio”. Con tale funzionalità l’operatore conferma l’effettiva presenza in allevamento dell’equino con conseguente iscrizione del capo nel suo registro senza poter modificare i dati anagrafici trasmessi dall’Organismi di rilascio di competenza.

SLID - Lo SLID (Single Lifetime Identification Document), il documento unico di identificazione a vita, deve essere conforme all’Allegato II del regolamento (UE) 2021/963 e deve includere il QR-code, il Ministero raccomanda che sia inoltre garantita "la massima integrità del documento, evitando per quanto possibile l’applicazione di etichette". Gli Organismi di rilascio esteri con programmi genetici estesi in Italia possono operare con le modalità già indicate dal CSN, ossia l'ufficio della sede centrale nello Stato estero può:
- via web service (ws), con le credenziali username e password e senza l'uso dello SPID, invocare il metodo Comunicazione_Emissione_Passaporto il giorno nel quale emette lo SLID, in questo modo riceve ed integra nel documento elettronico il QR-Code ottenuto;
- in alternativa comunicare immediatamente l'emissione all'ufficio italiano, che invoca il metodo ws oppure esegue l'operazione via web Vetinfo (con SPID) ed invia il QR-Code ottenuto (via mail o per altre vie elettroniche) all'ufficio centrale che dovrà incorporarlo nello SLID originale.

Registrazioni sanitarie - "Poiché le attività di registrazione legate a motivi sanitari sono prioritarie" precisa il Ministero, dal 15 gennaio 2024 ogni ASL, "per gli stabilimenti territoriali, potrà inserire in BDN i decessi, i furti, gli smarrimenti e i ritrovamenti di equini di competenza degli Organismi di rilascio". E chiarisce che "tali registrazioni saranno effettuate in casi eccezionali e solo qualora le ASL ne ravvisino la necessità", poiché esse non rappresentano una modalità ordinaria per l’adempimento di quanto previsto dal Decreto del 30 settembre in merito agli equidi registrati. Ai fini della reportistica in BDN relativa alle responsabilità nei ritardi delle comunicazioni degli eventi, la BDN, unitamente alla registrazione dell’evento, permetterà alla ASL di registrare se l’evento è stato o meno comunicato dall’operatore all’OR nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Sanzioni - Il Ministero precisa che nel caso in cui "l’assenza di registrazione sia imputabile a mancata/ritardata comunicazione dell’operatore all’OR competente", la ASL applica all’operatore inadempiente "le azioni correttive e le sanzioni previste dal D.Lgs. 134/2022". Mentre, nel caso in cui l’operatore dimostri con idonea documentazione di aver comunicato all’Organismi di rilascio in tempo utile e con le modalità stabilite dall’OR stesso, le informazioni inerenti all’evento in esame, il Ministero precisa che non è prevista alcuna azione correttiva o sanzionatoria nei suoi confronti da parte della ASL. I dati relativi a tali ritardi "saranno monitorati periodicamente e resi disponibili per le Autorità competenti, incluso DGDISR - MASAF, e per l’OR".

Operatori - La nota chiarisce inoltre che "l’operatore deve comunicare le informazioni rilevanti ai fini del sistema I&R per gli equini da lui detenuti". Per gli equini iscritti ai libri genealogici la normativa prevede che diverse registrazioni in BDN siano effettuate dagli Organismi di rilascio (OR) competenti, autorizzati dal DGDISR - MASAF. Per il Ministero è necessario che gli operatori effettuino le comunicazioni "secondo i tempi previsti dalla normativa e con le modalità indicate dagli Organismi di rilascio e invita gli OR a informare gli operatori relativamente alle modalità da essi stabilite per la ricezione delle comunicazioni, compresi i contatti e la modulistica da utilizzare".

Segnalazione delle criticità - "Eventuali criticità inerenti al sistema I&R degli equini di competenza degli OR" per il Ministero "devono essere segnalate alla DGDISR - MASAF, autorità competente che ha autorizzato tali OR, e, solo per conoscenza, alla scrivente amministrazione per il ruolo di coordinamento del sistema. Il Ministero conclude precisando che "la DGDISR - MASAF potrà utilizzare le informazioni pervenute anche al fine degli audit che la stessa deve programmare e svolgere annualmente, ai sensi dell’art 3, comma 3, del DM, e per eventuali azioni correttive di competenza sugli OR autorizzati".

CIRCOLARE DGSAF 15 dicembre 2023