• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31300
ZONA DI SORVEGLIANZA

Nuovo protocollo di movimentazione dei liquami

Nuovo protocollo di movimentazione dei liquami
La Regione Lombardia ha modificato il protocollo di movimentazione dei liquami nella zona di sorveglianza per PSA di Pavia.
In accordo con il Ministero della Salute la Lombardia ha disposto una nuova procedura di gestione dei liquami che sostituisce quella del 13 ottobre. Lo ha reso noto la Direzione Welfare della Regione tramite una circolare firmata dal Dirigente Marco Farioli il 24 ottobre. Il nuovo protocollo, condiviso con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR), dispone alcune deroghe allo spostamento dei liquami per "utilizzo agronomico" nella medesima zona di sorveglianza. 

Spostamento di liquami - La circolare chiarisce che lo spostamento per uso agronomico è "subordinato alla visita clinica in allevamento e all’esito favorevole dei controlli su milze, effettuati nelle 72 ore precedenti lo spostamento". "L'esame va condotto su campioni di milze" da tre soggetti morti di recente, non oltre 5 giorni. Nel caso non ci fossero animali morti di recente, "devono comunque essere campionati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR)".

Lo spandimento agronomico - Può avvenire "esclusivamente nei terreni il più vicino possibile all’allevamento di origine, meglio se di proprietà, e comunque nei territori posti in zona di sorveglianza di Pavia" e "attraverso spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato". Questo deve avvenire "a una distanza superiore a 500 metri da altri allevamenti di suini" o "dichiarando il percorso dall’allevamento di partenza fino al destino all’ATS competente". 

Spostamenti concessi - Non è vietato, e quindi non necessita di richiesta di deroga, lo spostamento da zona di sorveglianza del prodotto dell’impianto di biogas (digestato) che può essere utilizzato come da buone prassi agricole. Inoltre non è vietato "lo spostamento da zona di sorveglianza di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e di liquami rispettivamente dopo 42 e 60 giorni dall’inizio della decorrenza dei divieti -5 settembre 2023- per essere destinate a qualsiasi destino, conformemente la normativa in materia, compreso l’uso agronomico, ove la durata delle zone di protezione e sorveglianza si protragga oltre tali termini".

PSA - gestione liquami G1.2023.0042850 del 23/10/2023

PSA, protocollo di gestione dei liquami in zona di sorveglianza