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LA RISPOSTA

Brucellosi, Kyriakides (UE): il piano Campania è conforme

Brucellosi, Kyriakides (UE): il piano Campania è conforme
La commissione ha confermato che i metodi diagnostici prescritti dal piano di conteniment della brucellosi in Campania sono conformi a quanto stabilito nell'articolo 9 del reg. UE 2020/689.
La Commissione Europea ha risposto  all'eurodeputato italiano Denis Nesci (ECR) sul piano di contenimento della brucellosi bufalina in Campania. Mentre l'interrogante sosteneva che le misure adottate dal piano fossero inefficaci, la Commissaria alla Salute Stella Kyriakides ha asserito la conformità al regolamento delegato (UE) 2020/689. Kyriakides ha spiegato che il programma italiano è stato approvato "a seguito di una valutazione approfondita da parte della Commissione". Nella risposta viene precisato che i piani regionali o locali (come quello della regione Campania) "non sono specificamente valutati e approvati dalla Commissione, poiché devono operare nell'ambito e in linea con il programma nazionale italiano approvato. "Ciononostante, tali piani possono essere adattati alle circostanze locali e pertanto possono variare per alcuni aspetti".

A sostegno della propria tesi, l'eurodeputato Nesci riportava valutazioni dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) per arrivare a sostenere che il test sierologico utilizzato dalla Asl di Caserta sia "obsoleto" e che sia "avventato considerare un intero allevamento infetto basandosi su prove indirette". 

Quanto ai metodi diagnostici da utilizzare, la Commissaria Europea ha riferito che "spetta alle autorità nazionali decidere quali dei metodi diagnostici consentiti debbano essere utilizzati in circostanze specifiche, in base alle loro strategie. La Commissione fornisce assistenza tecnica specifica attraverso il laboratorio di riferimento dell'UE per la diagnostica e verifica la conformità alle prescrizioni dell'UE".

In base ai risultati dei metodi diagnostici prescritti conformemente al programma nazionale approvato, l'autorità competente classifica un animale o un gruppo di animali come casi sospetti o confermati di infezione da brucellosi, tenendo conto dei segni clinici, dei risultati post mortem o dei risultati istologici e delle connessioni epidemiologiche con un caso sospetto o confermato, come stabilito nell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/689. "Non sono necessarie ulteriori analisi"- ha concluso Kyriakides.