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CHIARIMENTI

Obbligo vaccinale e contradditorio con l'Ordine

Obbligo vaccinale e contradditorio con l'Ordine
Il Ministero della Salute risponde ai dubbi degli Ordini e chiarisce quando un professionista debba essere considerato inadempiente rispetto all'obbligo vaccinale.


Il professionista guarito dal Covid può riprendere ad esercitare ma se non si vaccina scatta di nuovo la sospensione: in quanto tempo deve regolarizzare il proprio obbligo vaccinale?  La risposta è in una circolare inviata a tutti gli Ordini delle professioni sanitarie dal Capo di Gabinetto del Ministero della Salute Tiziana Coccoluto.

La circostanza della guarigione ("data di fine isolamento") è stata normata dal recente decreto legge 24/2022, in base al quale la regolarizzazione vaccinale "è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute". La circolare precisa agli Ordini questo passaggio e come tenere conto della guarigione ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale.

Principi generali-
Il Ministero ribadisce che l’intervenuta infezione non cancella l’obbligo vaccinale. La vaccinazione dopo l'infezione va regolarizzata "alla prima data utile" espressione che risponde ad un principio di cautela sanitaria generale "estensibile a tutte le ipotesi di obbligo vaccinale".

Sanitari mai vaccinati prima dell'infezione-
Il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente "qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (a 90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo"; avrà la possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino bidose, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione ("data di fine isolamento").
Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario.

Sanitari con infezione dopo la prima dose - La prima data utile è individuata a 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione.

Sanitari con infezione prima del booster- Nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario, è comunque raccomandata la dose di richiamo (booster) a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dalla data del test diagnostico positivo.

Vaccinazione non esigibile- Riepilogando, la somministrazione di un vaccino al fine dell’adempimento dell’obbligo vaccinale non può ritenersi esigibile dall'Ordine:
- per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati
- in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2, entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;
- per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario

Contradditorio con l'Ordine- Il professionista  ha la possibilità - in corso di contraddittorio con l’Ordine - di evitare la sospensione fornendo dimostrazione dell’intervenuta richiesta di vaccinazione da effettuare entro 20 giorni dalla data di ricezione dell’invito a vaccinarsi.

Ritardi giustificabili -  Nell’ipotesi in cui l’interessato dimostri che il ritardo nella somministrazione del richiamo o della dose non sia allo stesso imputabile - poiché, al contrario, riferibile a variabili esterne, come ad es. l’organizzazione dei servizi vaccinali - l’Ordine potrà valutare eccezionalmente di soprassedere all’adozione del provvedimento di sospensione, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione già prenotata. Inoltre, per il Ministero della Salute è legittimo il differimento della vaccinazione anche oltre il termine di 20 giorni in tutti i casi in cui ciò sia imposto dalla misura di cautela sanitaria connessa all’infezione.

Il termine legale dei 20 giorni
- Verificata nella fase del contraddittorio la sussistenza dei presupposti appena illustrati, non dovrà sospendere coloro che risultino inadempienti all’obbligo vaccinale, qualora questi ultimi comprovino la prenotazione della vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della somministrazione previsto dalle circolari ministeriali (90 giorni o 120 giorni,  secondo l’indicazione sopra riportata).In altri termini, il termine legale di 20 giorni dovrà essere differito in relazione alla prima data utile per la somministrazione della dose, nel rispetto della richiamata tempistica e tenuto conto dell’organizzazione dei servizi vaccinali.

Guarigione per coloro che sono già sospesi- La specifica previsione prevede un ulteriore subprocedimento del percorso di accertamento dell’assolvimento degli obblighi vaccinali riservato e rimesso alla responsabilità dei singoli Ordini professionali rispetto ai propri iscritti. L'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute.
pdfCIRCOLARE_CAPO_DI_GABINETTO.pdf236.38 KB

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