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PREVENZIONE

PSA, misure nel raggio di 10KM dalla zona infetta

PSA, misure nel raggio di 10KM dalla zona infetta
Rafforzamento della sorveglianza e misure di prevenzione nei territori compresi nell'area di 10 chilometri confinante con la zona infetta da Peste Suina Africana.

L'odierno dispositivo dirigenziale emanato dalla Direzione generale della sanità animale (Dgsaf) detta misure di controllo anche nell'area confinante con la zona infetta da PSA. Nei territori compresi nell'area di 10 chilometri è previsto il rafforzamento della sorveglianza, anche attraverso la programmazione della ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici. Per l'attuazione del rafforzamento, le ASL possono avvalersi anche di personale delle Forze dell’ordine, delle Associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate.

Fra le altre misure, nell'area confinante, sono previste le seguenti attività di controllo:

-regolamentazione dell’attività venatoria e delle altre attività all’aperto di natura agro-silvopastorale limitando al massimo il disturbo ai suini selvatici col fine di ridurne la mobilità;
-censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione,l’orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l’individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali;
-divieto di movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di cinghiali catturati in aree protette e in altri istituti faunistici;
e) esecuzione puntuale del controllo virologico di tutti i verri e le scrofe morti, dei casi sospetti e dei suini appartenenti alle altre categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20kg morti il sabato e la domenica;
- trattamenti terapeutici; qualora si rendano necessari nuovi trattamenti terapeutici sui suini non già precedentemente pianificati, l’operatore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con il Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus;
- rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell’obbligo di validazione del Modello 4 da parte del Servizio veterinario della ASL territorialmente
competente;
- divieto di movimentazione di suini detenuti al di fuori dalla zona, salvo deroga autorizzata dalla regione e sulla base di ulteriori criteri di concessione o diniego di deroghe definite dal Ministero nella salute nell'ambito dell’Unità di Crisi Centrale.

Fatte salve le misure applicabili a tutto il territorio nazionale definite dal dispositivo 18 gennaio 2022, le regioni interessate dalla zona infetta, limitatamente alla parte indenne, e le regioni confinanti con l’area infetta dispongono almeno le seguenti misure;
-adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti così come previsto dall’Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e verifica dei livelli di biosicurezza di tutti gli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it.
In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, fatta salva l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l’operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle
stesse;
-separazione; i suini detenuti in allevamenti di tipologia “semibrado” compresi i cinghiali detenuti, laddove i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente verifichino l’assenza di
strutture che garantiscono l’effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera in ogni forma di recinzione, sono trasferiti e trattenuti all’interno di un edificio dell’azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze
riscontrate;
- macellazione tempestiva dei suini detenuti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta;
Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell’ambito dell’Unità Centrale di Crisi, al fine di garantirne uniforme e immediata adozione.

Attività venatoria in area indenne e confinante- Le regioni interessate dall’area infetta, limitatamente alla parte indenne, e le regioni confinanti con l’area infetta, in riferimento alla regolamentazione dell’attività venatoria, possono disporre la sospensione dell’attività venatoria vagante con l’ausilio del cane, dell’attività venatoria collettiva (braccata e girata) al cinghiale e dell’attività di controllo della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva.

PSA, misure di controllo nei cinghiali e nei suini