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NOTA DELLA DGSAF

AHL, le norme in vigore in attesa dei decreti nazionali

AHL, le norme in vigore in attesa dei decreti nazionali
Chiarimenti sulle sanzioni  applicabili, in attesa dei decreti nazionali sulla Animal Health Law (Regolamento 2016/429). Le risposte ai quesiti dei Servizi Veterinari.

Sono in preparazione i decreti legislativi del Ministero della Salute sulle nuove regole europee per il controllo delle malattie animali trasmissibili. Lo precisa oggi una nota della Direzione Generale della Sanità Animale (Dgsaf) che risponde ai dubbi delle Regioni in questa fase legislativa transitoria. I decreti legislativi introducono le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni degli stessi decreti
legislativi e del regolamento (UE) 2016/429- chiarisce la Direzione. "Nelle more della loro adozione- puntualizza il Direttore Generale Pierdavide Lecchini-  si applicano le sanzioni attualmente vigenti ove le fattispecie sanzionate siano corrispondenti a quelle previste nell’AHL e nei regolamenti derivati".

Prevenzione e controllo delle malattie- La Dgsaf chiarisce sin d’ora che l’Azienda sanitaria locale è competente ad emanare i provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare (prescrizioni, sequestri, sospensioni, ecc.) di cui al d.lgs 27/2021 predisposti a seguito di rilevata non conformità in materia di sanità animale e benessere animale e ad attuare le misure di controllo delle malattie di cui alla Parte terza, titolo II (incluse le misure di restrizione, limitazione delle movimentazioni e gli abbattimenti).

Il ruolo del Sindaco- Nello schema di decreto legislativo in via di predisposizione è prevista l’abrogazione del Regolamento di polizia veterinaria e pertanto delle specifiche competenze ivi previste in capo al Sindaco stesso. AL Sindaco tuttavia resta l- in qualità di ufficiale del Governo-  “il potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana” .

Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R)-  Sui tempi di trasmissione delle informazioni sugli eventi ai fini della registrazione in BDN,  la Direzione Generale chiarisce- fra l'altro- che agli Stati membri è data la flessibilità di determinare il termine per la registrazione delle informazioni. Il Ministero della Salute ha ritenuto di avvalersi del termine massimo di 7 giorni indicato nella norma comunitaria inserendo lo stesso termine massimo nello schema di decreto legislativo in fase di preparazione.
La registrazione automatica delle movimentazioni in BDN entro 7 giorni dall’evento a partire dal modello 4 informatizzato ha già determinato per i bovini una riduzione dei tempi di registrazione in BDN, osserva la circolare, annunciando che sarà estesa anche ad ovicaprini e suini.

Tempi di registrazione delle nascite- La circolare ministeriale chiarisce anche che le nascite sono registrate in BDN entro 7 giorni dall’apposizione dei mezzi identificativi. Per l’identificazione dei bovini, ovicaprini e suini  continuano ad essere applicate le disposizioni nazionali vigenti, fino all’entrata in vigore del previsto decreto.

Sanzioni- La Direzione ministeriale precisa che "continuano ad essere in vigore":
- le sanzioni e le azioni correttive previste dalla attuale normativa in materia di anagrafe zootecnica delle varie specie
- le misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 riguardanti gli obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell’attuazione e le azioni in caso di accertata non conformità
- le disposizioni del decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n. 27

Controlli ufficiali e AHL- Con riferimento al coordinamento tra le azioni esecutive del Regolamento (UE) 2017/625 e dell’articolo 5, comma 2 del d.lgs 27/2021 e le misure di controllo delle malattie disciplinate dal Regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della Salute parla di "ambiti chiaramente differenziati già negli stessi regolamenti europei: le une si applicano in caso di rilevata non conformità alla normativa in materia di sanità e benessere animale riscontrate dall’autorità competente durante l’espletamento dell’attività di controllo ufficiale, mentre le altre sono attivate in caso di sospetto o conferma di malattia al fine di contenere il rischio di diffusione della stessa e quindi ricadono nell’espletamento delle altre attività ufficiali attinenti alla prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali".


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