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ACCORDO CON IL LUSSEMBURGO

Blue Tongue, condizioni per la movimentazione verso l'Italia

Blue Tongue, condizioni per la movimentazione verso l'Italia
Il Lussemburgo potrà inviare in Italia animali dalle zone di restrizione per sierotipo BTV8. Metodi di protezione dal vettore e controlli a destino.


Via libera alle spedizioni verso l’Italia di bovini, ovini e caprini - da allevamento o da ingrasso- dalle zone di restrizione per BTV8 del Lussemburgo. Lo prevede l'accordo siglato a fine dicembre dalle rispettive autorità sanitarie.

La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) ha dettagliato le condizioni per la movimentazione degi animali in una nota inviata ai Servizi Veterinari "ai fini di una puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino" delle condizioni fissate dall'accordo fra i due Paesi.

Gli UVAC, attraverso i servizi veterinari territorialmente competenti, a porre in vincolo sanitario nel luogo di prima destinazione nel territorio nazionale indicato nel certificato TRACES, le partite degli animali oggetto dell'accordo, tranne quelle composte da animali vaccinati per la Blue Tongue, per almeno 30 giorni dalla data di introduzione.

L'accordo sulle movimentazioni si basa sul Regolamento 1266/2007 che disciplina le esenzioni al divieto di uscita da zone di restrizione, quando risultino soddisfatte garanzie adeguate in materia di salute animale, in seguito al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate nei luoghi di origine e di destinazione contro il diffondersi del virus della Blue Tongue e per la protezione contro gli attacchi dei vettori.

pdfMETODI_DI_PROTEZIONE_DAL_VETTORE.pdf59.79 KB

pdfNOTA_DGSAF_ACCORDO_ITALIA_LUSSEMBURGO_BT.pdf236.11 KB