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DIRETTIVA QUALIFICHE

Allerta professionisti: il ruolo dell'Ordine e del Ministero della Salute

Allerta professionisti: il ruolo dell'Ordine e del Ministero della Salute
L'Ordine professionale italiano potrà segnalare le pendenze degli iscritti che circolano in altri Stati Membri, ma l'autorità competente è il Ministero della Salute.
E' il decreto legislativo 15/2016 - attuativo della Direttiva 55/2013 - sulla libera circolazione dei professionisti ad attribuire ruoli e competenze sul nuovo sistema di allerta attraverso il sistema IMI (Internal Market information, dove viaggiano i dati di tutti i professionisti abilitati in stati membri che si spostano per la comunità. Il recepimento nazionale attribuisce all'Ordine professionale il compito di informare le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri- appunto  mediante un'allerta attraverso il sistema IMI- dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale dell'attività professionale di Veterinario.

Al riguardo una precisazione arriva dal Ministro Beatrice Lorenzin "per non ingenerare equivoci nei confronti dei sanitari professionisti". Il chiarimento del Ministro -reso noto dalla Fnomceo- precisa che per le allerte sono disponibili due ruoli:

- il ruolo di Autorità ai sensi del decreto legislativo 15/2016 che ha individuato nel Ministero della Salute l'Autorità competente per l'attuazione della Direttiva 2013/55/Ue;
-il ruolo di Coordinatore di allerte ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento di esecuzione 2015/983/UE, ovvero il ruolo tecnico che l'Autorità competente - come precisato, il Ministero della Salute - può affidare ad una o più delle sue altre autorità detentrici delle informazioni relative ai sanitari che siano incorsi in un divieto o una limitazione d'esercizio dell'attività professionale sul territorio nazionale. Tale ruolo è da rinvenirsi nelle Federazioni nazionali (dpr 137/2012 articolo 3) titolari dell'Albo unico recante l'Anagrafe di tutti gli iscritti con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari nonché delle cancellazioni adottate nei loro confronti. Nel citato articolo 3 è altresì precisato che tali indicazioni devono essere fornite "senza indugio e per via telematica" dagli ordini e collegi provinciali alle Federazioni nazionali».

La Fnomceo aggiunge che, per attuare il disposto normativo anzidetto, il Ministero ha organizzato già in aprile al Dipartimento politiche europee un seminario volto a illustrare alle federazioni nazionali il sistema del "Meccanismo di allerta" e le procedure da seguire ai sensi dell'articolo 8 bis del dlgs 15/2016, stante anche la dovuta celerità di tale adempimento. Si prevede infatti «entro al massimo 3 giorni dalla data in cui (le Federazioni ndr) ne vengono a conoscenza, l'invio per tramite del sistema IMI dei provvedimenti che vietano o limitano al sanitario l'esercizio totale o parziale ella professione, anche solo a titolo temporaneo».

Direttiva Qualifiche, avviato il tavolo nazionale delle professioni