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RICORSI IN VISTA

Convenzionati, Cassazione: sui non rimborsi non ci va la ritenuta

Convenzionati, Cassazione: sui non rimborsi non ci va la ritenuta
Il rimborso delle spese sostenute per svolgere l'incarico fuori dal comune di residenza ha natura risarcitoria, e non retributiva.
Lo dice la Cassazione con la recente sentenza 6793/2015. Il rimborso spese d'accesso dello specialista Asl è un risarcimento e non va tassato. E per migliaia di medici si apre un fronte con le Asl che, se hanno applicato la ritenuta, esistente da anni, devono a ciascuno migliaia di euro.

Secondo Roberto Lala, segretario del Sumai, «Il medico specialista ambulatoriale per contratto può fare ore per un'azienda sanitaria ed altre per un'altra posta a chilometri di distanza. La benzina e il chilometraggio a tabella Aci per recarsi negli ambulatori sono spese d'accesso. Queste spese erano in origine considerate "trasferta" come per qualsiasi dipendente; ma in alcune Asl, visto che lo specialista ambulatoriale è in realtà un convenzionato, sono state considerate reddito come per i liberi professionisti e sono tuttora sottoposte a ritenuta Irpef alla fonte».

Negli anni si può dire che un 60% delle Asl ha tassato i medici e un 40% no. Ma il balzello si è rivelato dannoso sotto vari profili. «Non solo molti colleghi ora aspettano migliaia di euro indebitamente trattenuti», dice Lala. «Si è aperto un problema d'interpretazione del nostro contratto visto che la prassi cambia da una regione e da un'Asl all'altra. Infine, si sono creati problemi "burocratici": o questi rimborsi sono trasferta e allora è illegittimo tassarli, o fanno reddito e allora è obbligatorio oltre alla trattenuta Irpef far pagare i contributi previdenziali. Ma questa seconda trattenuta nella busta paga non c'è mai stata».

Ora la Cassazione fa chiarezza: il rimborso per le spese sostenute dallo specialista per svolgere il proprio incarico in ambulatori esterni al comune di residenza ha natura risarcitoria, e non retributiva.

« Noi come Sumai sostenevamo che ove avesse natura reddituale andava fatto oggetto sia di tassazione sia di contribuzione- prosegue Lala-  ma ci rendevamo conto che la seconda ipotesi era controversa: il nostro contratto prevede uno per uno gli istituti dalla cui remunerazione va tratto il contributo previdenziale, e il rimborso spese d'accesso non c'è. Era però possibile che la legge - norma sovraordinata al contratto - prevedesse il rimborso a reddito gravato però di onere previdenziale». Invece niente di tutto questo, e ora? «Si apre la possibilità di recuperare fino a 48 mesi di ritenute indebitamente pagate. L'ipotesi è di mettere in mora le Asl per ottenere la restituzione del dovuto tenendo conto delle zone dove incidono le diverse agenzie territoriali e dove è stata adottata l'interpretazione a noi sfavorevole. Ma devono essere i singoli a ricorrere». (fonte)