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REGOLAMENTO UE 1/2005

Chiarimenti sul trasporto animale tra stabilimenti e dall'estero

Chiarimenti sul trasporto animale tra stabilimenti e dall'estero
Il Ministero della Salute ha ricevuto alcuni quesiti relativi all'applicazione del Regolamento CE 1/2005 e con una circolare ha fornito chiarimenti.

La circolare diffusa da Vesa Marche riscontra alcuni quesiti sulle misure sanzionatorie da applicare in caso di violazioni delle norme sul benessere degli animali al trasporto. Scopo della nota - firmata dal Direttore Generale della Sanità Animale Silvio Borrello- intende "dirimere alcune divergenze attuative".

Trasporto dall'estero- Un primo problema sorge prendendo in considerazione l'art. 3, comma 2, del D.lgs. 15 112007, il quale stabilisce che "il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di covia conforme rilasciata dalla stessa autorità competente al rilascio dell 'autorizzazione del trasportatore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 600" e l'art. 6, comma 1, del Reg. 1/2005/CE, il quale dispone che "copia dell 'autorizzazione è esibita all' 'autorità competente allorché si trasportano animali", senza quindi, in questa seconda norma, il richiamo alla copia conforme.

La Direzione ministeriale spiega che "il legislatore europeo con il Regolamento ha inteso rendere applicabili e vincolanti le norme in esso contenute, lasciando la possibilità agli Stati membri, ex art. 25, di stabilire le regole sulle sanzioni da applicare alle violazioni delle disposizioni del Regolamento. La previsione della necessità di copia conforme, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo citato, trova fondamento nell'art. 1 comma 3 del Regolamento, che stabilisce "eventuali misure più vincolanti degli Stati membri intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza dal loro territorio. Pertanto, i trasportatori provenienti dall'estero non sono tenuti ad essere provvisti di copia conforme dell'autorizzazione, non essendo essa prevista nel Regolamento ma solo nella normativa nazionale".

Trasporto di animali impiegati nella sperimentazione- Un'altra problematica riguarda l'applicazione del Regolamento 1/2005/CE ai trasporti aventi ad oggetto animali destinati alla sperimentazione. L'art. 1, comma 5, del Regolamento specifica che le norme in esso contenute non si applicano "al trasporto di animali che non sia in relazione con un 'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario ". A tal proposito la circolare ministeriale evidenzia "che l'attività di sperimentazione non sempre rientra tra quelle economiche, essendo però ricompresa, tra quest'ultime, l'attività di fornitura di animali per l'attività sperimentale. Pertanto, si ritiene che il Regolamento 1/2005/CE si applichi esclusivamente ai trasporti degli animali da impiegare nella sperimentazione tra fornitori o allevatori ed utilizzatori. In questi casi le condizioni di cui all'art. 4 del Regolamento CE 112005 saranno soddisfatte mediante la compilazione del modello IV".
"Nel caso, invece, di trasporto di animali tra stabilimenti utilizzatori- conclude la circolare-  trattandosi di scambi con finalità scientifiche è sufficiente un'autodichiarazione che attesti sia il carattere non commerciale del
trasporto, sia che lo stesso viene effettuato utilizzando mezzi e personale propri dell'ente di ricerca".


pdfCIRCOLARE_MINISTERIALE_REG_UE_1-2005.pdf91.74 KB