• Utenti 12
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31903
cerca ... cerca ...
DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

Organizzazione dei servizi veterinari nella Legge di Stabilità

Organizzazione dei servizi veterinari nella Legge di Stabilità
La Legge di Stabilità introduce modifiche al decreto legislativo 509/1992. Strutture organizzative 'possibilmente' complesse.

La bozza della manovra finanziaria licenziata da Palazzo Chigi interviene sull'organizzazione dei dipartimenti di prevenzione e introduce tre novità con riguardo ai servizi veterinari. Il testo aggiunge tre commi al punto 4 dell'articolo 7-quater che definisce i servizi veterinari "centro di responsabilita', dotati di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale", i quali centri "rispondono del perseguimento degli obiettivi del servizio, nonche' della gestione delle risorse economiche attribuite".

Con l'inserimento di tre nuovi commi  (4-bis, 4-ter e 4 quater), l'articolazione delle aree dipartimentali nelle attuali strutture organizzative (igiene e sanita' pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;  sanita' animale; igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) "rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire le funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonchè l'osservanza degli obblighi comunitaria (4-bis); le Regioni assocurano che le medesime strutture organizzative "siano dotate di personale adeguato per numero e qualifica" a garantire i LEA e gli adempimenti comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal Regolamento (CE) 882/2004 e successive modificazioni" (4-ter); inoltre, la manovra prevede che le strutture organizzative anzidette siano "possibilmente individuate quali strutture complesse" (4-quater)

All'attuazione delle disposizioni che modificano l'articolo 7 quater del 509/92, "in materia di personale" , la Legge di Stabilità provvede "nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da detti piani nonchè dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici".

Legge di Stabilità: tre mesi per il riordino degli IZS