Sul DM 18354 del 27 novembre 2011, il Ministero delle Politiche Agricole ha fornito indicazioni utili a chiarire il rilascio dell'autorizzazione ad operazioni mutilatorie, procedura affidata "caso per caso" al medico veteirnario dell'autorità sanitaria competente. Si tratta del DM che reca disposizioni attuative di due Regolamenti CE: 834/2007 e 889/2008. La Regione Emilia Romagna ha provveduto a divulgare le precisazioni del Mipaaf in proposito, con una circolare a tutte le Asl del 15 aprile scorso.
La nota regionale rileva che nel corso dell'anno 2013, a seguito di un Audit svolto in Italia dall'FVO della DG Sanco della Commissione UE, "è emerso che tale disposizione non è stata correttamente attuata da numerosi allevatori biologici a causa di una errata interpretazione della norma, data anche dagli Organismi di Controllo e Certificazione che hanno il compito di verificare il rispetto del requisito. La Commissione ha pertanto chiesto alle Autorità italiane che il requisito del Regolamento venga rispettato e di fornire le informazioni necessarie per verificarlo".
Il 2 aprile scorso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha informato il Ministero della Salute degli adempimenti sopradescritti e ha chiesto alle Regioni di procedere alla divulgazione dei medesimi a livello territoriale.
"In uno spirito di reciproca collaborazione e razionalizzazione dell'impiego di competenze specifiche - è scritto nella nota regionale- si ritiene che i Servizi veterinari delle AUSL debbano assolvere, a fronte di specifiche richieste da parte di allevatori biologici, alla valutazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione di pratiche mutilatorie, secondo i criteri indicati dal Regolamento 889/2008. Il pagamento di tale autorizzazione trova riscontro alla voce ..."Altre certificazioni, attestazioni o pareri, richiesti da privati nel loro interesse, inerenti alla sanità animale ed igiene delle produzioni e degli allevamenti compresi la riproduzione e i pareri sul benessere animale" del tariffario regionale". Tali operazioni "dovranno comunque essere effettuate secondo le modalità previste dal DLgs 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall'art. 2 comma 1, lett. b), paragrafo "Mutilazione e altre pratiche", e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali". (fonte)
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