• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31397
CHIARIMENTI DAL MEF

Il veterinario SSN in pensione non può diventare convenzionato

Il veterinario SSN in pensione non può diventare convenzionato
Non è ammessa la possibilità di instaurare un rapporto di convenzionamento fra SSN e soggetti cessati dal rapporto di dipendenza per quiescenza.

Il chiarimento arriva dal Ministero delle Finanze alla Sisac, la quale chiedeva lumi sull'applicabilità dell'ACN della specialistica ambulatoriale prospettando un responso negativo, responso confermato dalla Ragioneria dello Stato. "Non sembrano sussistere dubbi- scrive il Ragioniere generale dello Stato- circa il fatto che le norme in questione pongono in capo alle pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi di studio o di consulenza al personale già dipendente e collocato in quiescienza, ove tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima attività, ovvero le medesime funzioni svolte in vigenza del rapporto di lavoro dipendente".

La fonte normativa a cui si richiama la nota del MEF - è il DL 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini): che espressamente fa "divieto alle pubbliche amministrazioni di...attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza".

Per la Ragioneria dello Stato " tale divieto sembra dunque doversi applicare anche al conferimento di incarichi che si concretizzino nello svolgimento di funzioni di medico convenzionato con il SSN, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con lo stesso SSN, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d'opera professionale di natura privatistica".

Il quesito della SISAC partiva dall'assenza, nell'ACN 25 marzo 2005, di espressa incompatibilità fra il medico dipendente in quiescienza, titolare di pensione di anzianità e l'affidamento di incarico di medicina specialistica ambulatoriale. D'altra parte la legge 724/1994 esclude l'affidamento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a dipendenti che cessano volontariamente dal servizio, avendo maturato il reequisito per il pensionamento di anzianità, ma non quello per il pensionamento di vecchiaia.

Tuttavia, il DL 95/2012 ha ulteriormente limitato la possibilità di conferimento degli incarichi di studio e di consulenza e, in aggiunta, l'affidamento di incarico di specialista ambulatoriale rientra per costante giurisprudenza, fra i rapporti di prestazione d'opera professionale connotati dalla collaborazione continuativa e coordinata.

Alla luce della disamina normativa, per la Ragioneria dello Stato, "non sembra rilevante il fatto che nell'Accordo collettivo nazionale vigente non sia espressamente prevista un'incompatibilità fra pensione di anzianità e svolgimento di incarico di medico convenzionato, trovando in tali casi diretta applicazione le disposizioni di legge. Infatti, anche i contratti collettivi di lavoro regolanti i rapporti con il personale dipendente non necessariamente disciplinano aspetti di tale natura".

Comunicato SISAC