• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31294
CONCORRENZA

Pubblicità ingannevole? Istruttoria Antistrust anche per il professionista

Pubblicità ingannevole? Istruttoria Antistrust anche per il professionista
La riforma delle professioni è in vigore dal 15 agosto. Fra le disposizioni che trovano immediata attuazione in campo medico-veterinario ci sono quelle sulla pubblicità "informativa". Le violazioni costituiscono illecito disciplinare e di legge.

I professionisti che esercitano una professione regolamentata fanno " pubblicità informativa". Le condizioni valide per tutte le categorie sono contenute nell'articolo 4 del DPR 137/2012, il decreto che ha suggellato il processo di riordino avviato dal Governo Monti e che si concluderà entro l'anno con un atto di delegificazione, vale a dire con l'abrogazione di tutte le leggi confliggenti con i principi liberalizzatori.
La pubblicità informativa è strettamente legata ai comportamenti propri della libera concorrenza, pertanto le violazioni costituiscono non solo un illecito disciplinare, ma anche una violazione del Codice del Consumo (D.Lvo 206/2005) e delle norme europee sulla pubblicità ingannevole (D.Lvo 145/2007).

Caratteristiche della pubblicità informativa - E' ammessa con ogni mezzo la pubblicita' informativa avente ad oggetto l'attivita' delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Inoltre, la pubblicita' informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

In fatto di attività pubblicitaria dei professionisti, fermo restando l'assoggettamento del medico veterinario anche alle specifiche norme di pubblicità sanitaria, il Legislatore delinea un quadro coerente con i principi di liberalizzazione e di concorrenza, che assoggetta il messaggio pubblicitario a criteri di veridicità e correttezza propri del Codice del Consumo, a tutela del cliente-consumatore e in larga parte- già coerenti con il Codice Deontologico del Medico Veterinario.

Istruttoria Antitrust - In quanto "consumatore", il destinario del messaggio pubblicitario del professionista può anche ricorrere all'Autorità Garante della Concorrenza. Infatti, il professionista, in quanto "operatore pubblicitario" secondo l'Antitrust è soggetto al Regolamento istruttorio pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il regolamento stabilisce le procedure che l'Autorità avvierà ogni volta che venga richiesto il suo intervento per pubblicita' ingannevole o illecita ai sensi di legge. Se ci saranno i presupposti, l'Autorità potrà invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceita' di una pubblicita' ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion).

E' pubblicità ingannevole, ai sensi di legge, "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione é idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali é rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente".