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Lecito il volantino pubblicitario che richiama i minimi tariffari

Lecito il volantino pubblicitario che richiama i minimi tariffari
Con un nuovo orientamento, la Corte di Cassazione riconosce al professionista sanitario la legittimità dell'azione pubblicitaria con volantini che si richiamano ai minimi tariffari abrogati.

Il caso analizzato dai Giudici della Suprema Corte, nell'atto depositato il 12 luglio scorso, ha riguardato un dentista sottoposto a procedimento disciplinare da parte del suo ordine per aver diffuso un volantino sul quale erano pubblicizzate le prestazioni offerte dalla srl della quale era direttore sanitario. Sospeso per un mese dall'Ordine, il medico ha impugnato il provvedimento davanti alla Cepps fino ad ottenere soddisfazione in Cassazione. La contestazione deontologica verteva sul concetto di "dignità e decoro professionale" che l'iniziativa di volantinaggio avrebbe infranto, perché "ispirata a realtà di esclusiva natura commerciale".

L'Ordine contestava anche la falsità del messaggio per il richiamo ad una tariffa minima nazionale "ormai abrogata" e su quest'ultimo punto la Commissione Centrale Esercenti le professioni sanitarie si è schierata con l'Ordine: il richiamo ai minimi in un contesto normativo in cui essi sono abrogati è "indice di mancanza di trasparenza del messaggio". Il volantino, infatti, secondo la Commissione si richiamava ai minimi per indicare una riduzione generalizzata delle tariffe, non riferita alle singole prestazioni e dunque "in contrasto con il principio di correttezza". Per il professionista, il richiamo all'applicazione dei minimi voleva essere "meramente parametrico", per far comprendere il grado di riduzione dei suoi prezzi (anche di 2/3 inferiori).

La Cassazione ha dato ragione al professionista che ha bollato come "anacronistica" la norma deontologica, utilizzata invero come tentativo "surrettizio" di vietargli l'iniziativa pubblicitaria.

Il richiamo all'applicazione dei minimi tariffari, ancorchè abrogati viene giustificato dalla Corte: "Non si vede come quel richiamo, che necessariamente presuppone piuttosto che smentire il carattere orientativo della tariffa, possa confliggere con la trasparenza e la veridicità della comunicazione". Né rileva più di tanto la "genericità della promessa riduzione, in quanto non riferita a singole prestazioni, potendo incidere solo sulla capacità di persuasione del messaggio che è profilo certamente estraneo alla sfera di intervento degli organi disciplinari".

E ancora: "la riaffermazione de poteri di verifica degli Ordini professionali (...) è del tutto inidonea a giustificare la decisione: quei poteri, la cui sopravvivenza è fuori discussione- osserva la Corte- sono funzionali alla verifica della trasparenza e della veridicità del messaggio, ma si è già visto che la ragioni addotte dalla Commissione a sostegno della negativa valutazione formulata al riguardo sono giuridicamente scorrette e logicamente inappaganti".