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DDL LAVORO

Falsa Partita IVA? Liberi professionisti fuori pericolo

Falsa Partita IVA? Liberi professionisti fuori pericolo
Il dubbio non si applica alle prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale.

La Commissione Lavoro ha approvato le auspicate modifiche all'articolo 9 del testo di riforma del Ministro Elsa Fornero (DDL n. 3249 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). L'articolo 9 è approdato all'Assemblea del Senato riformulato come sollecitato dalle rappresentanze delle libere professioni ordinistiche, Confprofessioni in prima fila.

Con l'articolo 9, il Governo intende regolarizzare le "false partite IVA, ponendo delle condizioni in presenza delle quali il committente è tenuto ad assumere il collaboratore come co-co-co oppure come lavoratore subordinato a tempo indeterminato. L'articolo 9 faceva salvi i rapporti di lavoro fra professionisti iscritti all'Albo fin dalla prima stesura, tuttavia, la formulazione del testo non risultava sufficientemente esplicita. Due le circostanze compresenti che fanno scattare la presunzione e la conversione dei rapporti di lavoro in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, fra le seguenti tre: a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare; c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente.

Grazie all'emendamento approvato dalla Commissione Lavoro, in accordo con il Governo, la presunzione "non opera, con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni".

La ricognizione delle predette attività è demandata a decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le parti sociali.

Inoltre, la presunzione " non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali