Ruotano attorno alle specie pericolose i principali correttivi al decreto legislativo 135/2022: autorizzazione, gestione e divieti, in vista di un elenco definito per decreto interministeriale.
Sono
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le modifiche ai decreti legislativi di sanità animale, tra cui il
decreto 135 che disciplina il commercio, l'importazione e la conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica. Le modifiche entreranno in vigore il 6 febbraio 2025.
Le modifiche in sintesi- Insieme ad alcuni correttivi nelle definizioni, a favore di una maggiore precisione nella terminologia, viene rivisitato e rafforzato il regime autorizzativo e ispettivo per le aree protette e le mostre faunistiche permanenenti che detengono animali di specie elencabili come "pericolose".
I circhi, le mostre faunistiche e viaggianti aperte per il pubblico potranno detenere fino al termine della loro vita gli animali di specie "pericolose", mentre il divieto di acquisirne scatterà solo dopo l'entrata in vigore del decreto interministeriale che elencherà le specie considerate "pericolose per la salute, l’incolumità pubblica o per la biodiversita".
Troveranno applicazione anche nei giardini zoologico, misure di biosicurezza, di contrasto alle malattie infettive e di tutela del benessere animale.
Precisata la definizione di "specie selvatica"- Nelle definizioni, la locuzione specie "
selvatica ed esotica" viene sostituita da "
specie selvatica" intesa come:
-una specie di fauna alloctona o esotica o aliena (specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi e' giunta per l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo); o
- una specie autoctona o indigena naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si e' originata o e' giunta senza l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo- nati e cresciuti allo stato selvatico senza l'intervento dell'uomo
Manuale di gestione delle specie pericolose nelle aree protette e mostre faunistiche permanenti – Questi stabilimenti dovranno allegare alla richiesta di autorizzazione un manuale gestionale di applicazione di criteri generali minimi per la detenzione degli animali delle "specie pericolose per la salute, l’incolumità pubblica o per la biodiversita", incluso il Piano di emergenza, fuga e cattura degli esemplari. L'autorizzazione prevista è rilasciata solo previa valutazione positiva del manuale gestionale da parte del Ministero dell'ambiente o della Prefettura-UTG competente per territorio e d'intesa con la ASL che si esprime per gli aspetti di competenza. Per il rilascio dell'autorizzazione il Ministero dell'ambiente dispone l'ispezione dello stabilimento, avvalendosi dei Carabinieri forestali. All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio.
- L’autorizzazione può essere revocata nel caso in cui lo stabilimento autorizzato detiene gli animali delle specie pericolose in violazione dei criteri generali minimi di detenzione o del manuale gestionale. entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione della violazione Il Ministero dell'ambiente o la Prefettura-UTG dispone un'ispezione alla quale partecipa la ASL competente per territorio. Il Ministero dell'Ambiente si avvale dei Carabinieri forestali per lo svolgimento dell'ispezione. Entro dieci giorni dall'ispezione o dalla ricezione del verbale di ispezione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio trasmette allo stabilimento autorizzato la diffida ad adeguarsi alle prescrizioni entro i quindici giorni successivi alla ricezione del provvedimento di diffida. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione e' avviato entro sette giorni dalla scadenza del termine indicato nel provvedimento di diffida, in caso di inadempimento da parte dello stabilimento autorizzato.
- La ASL competente per territorio segnala tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o alla Prefettura-UTG competente per territorio la detenzione degli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' in violazione dell'autorizzazione nonche' ogni altra infrazione accertata nell'ambito delle attivita' di sorveglianza e controllo di propria competenza che possa essere rilevante ai fini della revoca dell'autorizzazione. Sono fatte salve le competenze delle Aziende sanitarie locali in materia di sorveglianza e controllo.
- Le sanzioni per violazioni autorizzative sono state ridotte, scendendo da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 25.000 (nel decreto 135 era da 20mila a 150mila euro).
Circhi, mostre faunistiche viaggianti e permanenti aperte per il pubblico - sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' , fino al termine della vita naturale degli stessi, purche' siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilita' di riproduzione degli esemplari. Le specie saranno elencate con nel decreto e solo all’entrata in vigore del medesimo decreto non potranno pià acquisire ulteriori animali delle specie elencate
L’elenco è stilato sulla base di criteri individuati dal Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministri della Salute, dell’Interno, dell’Agricoltura. L’elenco degli esemplari individuati è soggetto ad aggiornamento periodico.
Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali - Il decreto che il Ministero della Salute dovrà adottare per definire le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali nonche' la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato- ad esclusione dei giardini zoologici e delle aree protette, limitatamente alle strutture di detenzione di animali pericolosi autorizzate, e ferme restando le competenze dei Servizi Veterinari rispetto alle misure di biosicurezza, di contrasto alle malattie infettive e di tutela del benessere animale da adottare in queste strutture».
La Conferenza Stato Regioni ha già dato parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi.
Conclusione dei trattamenti terapeutici agli animali sequestrati- Il vigente decreto 135 regolamenta la custodia degli animali che sono oggetto di sequestro penale o amministrativo. Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci giorni presso altro stabilimento autorizzato. Con la modifica in vigore dal 6 febbraio 2025, gli animali non rilasciabili in natura possono esser trasferiti "
entro 10 giorni successivi alla conclusione delle eventuali terapie». La modifica si è resa necessaria per tenere conto della circostanza che, in specifici casi, i 10 giorni, originariamente previsti per il trasferimento degli animali sequestrati che non possono essere rilasciati in natura, dai Centri di recupero ad altri stabilimenti, potrebbero risultare non sufficienti al recupero terapeutico dell’animale.
Esotici e Selvatici, parere favorevole su due decreti attuativi