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LEGGE DI STABILITA

La maggioranza ai professionisti o la stp si scioglie

La maggioranza ai professionisti o la stp si scioglie
Il Governo ha modificato la disciplina delle società tra professionisti introdotta dalla Legge di stabilità. Positivo il commento del Cup che aveva invitato gli Ordini a non iscriverle all'Albo.
Il numero di soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Superata la soglia, la società viene sciolta e cancellata dall'Albo. Per Marina Calderone (Presidente del Cup) che aveva chiesto il 25% "anche un terzo va bene, perché assegna ai professionisti la maggioranza assoluta e qualificata della compagine societaria. La precedente versione, invece, minava il sistema ordinistico e la stessa autonomia dei professionisti". Il Cup, e la stessa Fnovi che vi aderisce, ha dato indicazione di non procedere all'iscrizione delle stp all'Albo fino al completamento della disciplina (manca il regolamento attuativo) e ponendo il veto sulla quota originariamente assegnata al capitale laico dalla Legge di stabilità.

Di seguito l'emendamento del Governo che modifica l'articolo 10 (Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti) della Legge di stabilità, nella parte relativa alle società tra professionisti.

«Art. 9-bis.
(Società tra professionisti)
1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre'';
b) al comma 4, lettera b), in fine è aggiunto il seguente periodo: ''in ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi'';
c) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: ''c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale'';
d) al comma 9 le parole ''salvi i diversi modelli societari ed associativi'' sono sostituite dalle seguenti: ''salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari''.
2. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

pdfEMENDAMENTO DEL GOVERNO SULLE SOCIETA TRA PROFESSIONISTI.pdf83.23 KB