• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295

Chiarita la delegificazione degli ordini

Chiarita la delegificazione degli ordini
Il Dl 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) sarà votato domani alla Camera con la fiducia. Riformulato l'articolo 33 riguardante le attività professionali, dopo i pareri delle Commissioni parlamentari. La delegificazione non automatica sarà chiarita da un testo unico.

Durante la conversione in legge, in corso a Montecitorio, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha subito modifiche. Dopo i pareri delle Commissioni parlamentari, l'articolo 33 (Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali) è stato sostituito facendo chiarezza sulla delegificazione che si realizzerà se, alla data del 13 agosto 2012, non sarà stato emanato il regolamento di riforma degli Ordini.

Abrogazione automatica delle norme eventualmente in contrasto con i principi di riforma

Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di riordino (di cui al comma 5, lettere da a) a g), del DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 - Manovra bis) sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

Sono in particolare abrogate automaticamente tutte le norme eventualmente in contrasto con i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede legale della societa' professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare tale previsione;
d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Le lettere c) (Disciplina del tirocinio) e f) (istituzione di organi ordinistici a livello territoriale) non si applicano alle professioni sanitarie "per le quali resta in ogni caso confermata la normativa vigente".

Testo unico di delegificazione per le disposizioni non abrogate in via automatica

Nel riformulato articolo 33 si chiarisce che il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400' ". (regolamento governativo).

pdfIL TESTO IN AULA EMENDATO DALLE COMMISSIONI.pdf