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FACOLTA’ E ISTITUTI DENUNCINO LE MALATTIE INFETTIVE

FACOLTA’ E ISTITUTI DENUNCINO LE MALATTIE INFETTIVE
Alla denuncia di malattia infettiva prevista dall'articolo 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria sono tenuti "anche i Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, i Direttori degli Istituti Zooprofilattici nonché di ogni altro Istituto Sperimentale e Ente di ricerca a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate presso i propri laboratori". Richiamo del Ministero della Salute a Facoltà e Istituti.

Alla denuncia di malattia infettiva prevista dall'articolo 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria sono tenuti "oltre ai veterinari pubblici, ai veterinari liberi professionisti, ai proprietari e detentori di animali, albergatori, conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie, anche i Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, i Direttori degli Istituti Zooprofilattici nonché di ogni altro Istituto Sperimentale e Ente di ricerca a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate presso i propri laboratori".

Lo scrive la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario in una nota alla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, agli IZS, all'ISS e all'Istituto Superiore per la Protezione e alla Ricerca Ambientale.

La direzione ministeriale "viene a conoscenza frequentemente di notizie concernenti l'isolamento di agenti infettivi di malattie animali presso Università o altri Istituti (ad esempio virus influenzali, virus dell'anemia infettiva, ecc.) si attraverso pubblicazioni ufficiali sia "grigie", in assenza del rispetto dell'iter procedurale conseguente all'accertamento di una malattia".

Pertanto, la nota ribadendo la funzione di coordinamento del Ministero della Salute e di gestione della sanità pubblica veterinaria, ribadisce che Enti di ricerca e Università sono tenute a "comunicare tempestivamente eventuali isolamenti di agenti infettivi, anche se nell'ambito di Piani di ricerca, spesso ignoti al Ministero nei loro contenuti".

La mancata notifica non impedisce soltanto l'applicazione delle norme in materia di prevenzione ed eradicazione delle patologie soggette a denuncia, ma da un punto di vista giuridico "si configurano i reati ascrivibili o alla diffusione di malattia infettiva degli animali, Art. 500 del Codice Penale, oppure ala inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, Art. 650 del Codice Penale".

Allegati
pdfNOTA DELLA DGSAFV_6.PDF