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TRACCIABILITA’, SANZIONI DIMEZZATE PER I PROFESSIONISTI

TRACCIABILITA’, SANZIONI DIMEZZATE PER I PROFESSIONISTI
Sanzioni dimezzate per i professionisti con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante. Lo prevede la Legge 14 settembre 2011 (Manovra bis).

Sconto di pena per le operazioni senza l'utilizzo del contante. Sanzioni amministrative dimezzate per chi evade le imposte senza utilizzare denaro contante. Lo prevede la legge 14 settembre 2011 (Manovra bis).

Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, le sanzioni amministrative previste degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.

Destinatari della disposizione sono anche i professionisti con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali, se per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, avranno un taglio del 50% sulle sanzioni previste dagli articoli 1, 5 e 6 del dlgs n. 471/97.

Le violazioni ammesse a questo trattamento sono quelle previste e punite dai citati articoli del dlgs n. 471/97, ossia principalmente:

- l'omissione o l'infedeltà della dichiarazione dei redditi

- l'omessa o infedele documentazione di operazioni ai fini dell'Iva (fatturazione, registrazione dei corrispettivi, mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali, indebita detrazione)

- l'omessa o infedele dichiarazione dell'Iva.

La nuova disposizione, infine, sembrerebbe applicabile retroattivamente. L'impresa o il professionista con volume di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che già in passato avesse operato esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal contante, dovrebbe essere assoggettata alle sanzioni dimezzate anche per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della norma, salvo che per le violazioni definitivamente accertate.