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AVIARIA, IL VENETO RIORDINA LA NORMATIVA

AVIARIA, IL VENETO RIORDINA LA NORMATIVA
La Regione Veneto riordina la disciplina sulla prevenzione e il controllo della'influenza aviaria. Con una delibera di Giunta viene riformulata la materia, con particolare riguardo agli allevamenti avicoli rurali, alle fiere, mostre e mercati con esposizione di volatili. Monitoraggio intensivo, negli allevamenti avicoli industriali. Precisazioni per le ASL e l'IZSVE.

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato la Delibera n. 1458 "Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo nella filiera avicola rurale e nuove disposizioni in materia di monitoraggio".

Il provvedimento intende riordinare quanto attualmente disciplinato, a livello regionale, in materia di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli (in particolar modo quelli rurali) e in ambito di fiere, mostre e mercati con esposizione di volatili.

Considerando che il Veneto è territorio a rischio di influenza aviaria, la Giunta ha ritenuto opportuno continuare ad applicare negli allevamenti avicoli industriali un monitoraggio più intensivo rispetto a quanto disposto dal Piano Nazionale di Monitoraggio per l'influenza aviaria, prevedendo una maggiore periodicità dei controlli, che andranno condotti in tutte le specie avicole allevate.

Inoltre, ai responsabili dei servizi veterinari AZ-ULSS del Veneto, ai veterinari della filiera avicola e alla Direzione Sanitaria dell'IZSVe vengono fornite alcune precisazioni:

- Per quanto riguarda la filiera avicola rurale, sul territorio regionale, si applica quanto previsto dal D.M. 25/06/10 integrata con quanto previsto dalla D.G.R (allegato B). Per quanto riguarda gli allevamenti avicoli industriali, ai controlli annuali previsti dal Piano di monitoraggio nazionale Influenza aviaria vanno aggiunti quelli previsti dal piano di monitoraggio regionale (Allegato A - D.G.R. 1458)
- Negli allevamenti avicoli industriali è tuttora vigente l'obbligo di verifica semestrale delle misure di biosicurezza da parte dei Servizi Veterinari, come disposto dall'art.4 del D.D.R. n.311 del 15 giugno 2005.
- I controlli pre-carico nei tacchini da carne destinati al macello vanno effettuati solo negli allevamenti situati nelle "ex-zone di vaccinazione" e "ex-zone di monitoraggio intensivo" per LPAI
- Le aree di rischio indicate nell'allegato B della delibera si riferiscono ai territori della Regione Veneto soggetti a limitazioni per lo svolgimento di fiere, mercati e mostre avicole sottolineando che per quanto riguarda la regione Veneto non sono mai state individuate "aree ad alto rischio".

Infine, alla luce della nuova normativa sui sottoprodotti di origine animale (Reg CE 1069/09 e relative linee guida, di prossima pubblicazione), il punto 2 del paragrafo "Animali morti" di cui all'allegato 1 del D.D.R. n.32 del 23/02/09 è da intendersi come segue: "Al termine di ogni ciclo di allevamento, gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ad alto rischio, ai sensi della vigente normativa in materia".

Allegati
pdf LA DELIBERA DELLA REGIONE VENETO.pdf