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RIFORMA 281, PRIMI EMENDAMENTI APPROVATI

RIFORMA 281, PRIMI EMENDAMENTI APPROVATI
Riguardano le definizioni di legge i primi emendamenti al testo di riforma della 281. Modificata la definizione di animale d'affezione e di cane di comprovata pericolosità, soppresso il cane libero accudito. Internet ricompreso nelle attività economiche, servizio veterinario pubblico organizzato in presidi multizonali.

Riguardano le definizioni di legge i primi emendamenti al testo unificato, adottato come testo base "Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica".

L'esame in XII Commissione Affari sociali è proseguito ieri, in sede referente, con l'approvazione di alcuni emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo unificato. Le proposte emendative approvate sono state favorevolmente accolte dal Sottosegretario di Stato Eugenia Roccella, che ha espresso parere conforme a quello del relatore On Gianni Mancuso, intervenuto con proposte e pareri su tutti gli emendamenti presentati.

Di seguito i soli emendamenti approvati nella seduta del 21 settembre e la precedente versione del testo.

Definizione di animale d'affezione.

Emendamento approvato: Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: animale d'affezione: cani o gatti, tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.
Precedente versione: a) animale d'affezione: cani o gatti, tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione;

Definizione di attività economiche

Emendamento approvato: Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) attività economiche con animali d'affezione: attività di natura economica o commerciale, anche tramite Internet, aventi ad oggetto animali d'affezione, ad eccezione delle attività agricole di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349;.
Precedente versione: d) attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale, quale la gestione di pensioni per animali d'affezione, di negozi di vendita di animali d'affezione, l'attività di toelettatura, dog-sitter e cat-sitter, l'attività di educazione e di addestramento di cani, l'attività di allevamento o cessione a titolo oneroso di uno o più animali d'affezione;

Definizione di servizio veterinario pubblico

Emendamento approvato: Al comma 1, lettera h) dopo la parola: territorio, aggiungere le seguenti: o il presidio multizonale di igiene urbana veterinaria competente per territorio, organizzato in presidi multizonali.
Precedente versione: h) servizio veterinario pubblico: il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;

Definizione di canile e gattile sanitario

Emendamento approvato: Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: i) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione randagia, al ricovero e alla cura di cani e gatti soccorsi sul territorio o che devono essere sottoposti a osservazione sanitaria; Precedente versione: i) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi recuperati, soccorsi sul territorio o sospetti di rabbia;

Cane libero accudito

Emendamento approvato: soppressa la lettera m): cane libero accudito: cane che vive abitualmente in un determinato territorio, che ha abitudini stanziali, nonché assenza di comportamenti aggressivi;

Definizione di cane di comprovata pericolosità

Emendamento approvato: Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente: p) cane di comprovata pericolosità: cane che a seguito di manifestazioni aggressive nei confronti di persone o animali viene dichiarato tale dal servizio veterinario pubblico, previa apposita valutazione comportamentale da parte di un medico veterinario esperto in comportamento animale.

Precedente versione: p) cane di comprovata pericolosità: cane che compie due episodi di morsicatura a persone o cani oppure un singolo episodio che abbia determinato lesioni a persone con prognosi superiore ai 20 giorni.

Definizione di organizzazioni e sindacati di categoria:

Emendamento aggiuntivo approvato: Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente: p-bis) organizzazioni e sindacati di categoria: società scientifiche e associazioni professionali di operatori di qualsiasi attività di natura economica o commerciale con animali di affezione presenti in una o più regioni.

Servizi Veterinari Regionali

Emendamento aggiuntivo approvato: Al comma 1, dopo lettera p), aggiungere la seguente: p-bis) servizi veterinari regionali: i servizi veterinari delle regioni con compiti di programmazione, regolazione e verifica regionale delle attività connesse alla presente normativa.

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