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SPECIE PROTETTE, IN VIGORE LA TUTELA PENALE

SPECIE PROTETTE, IN VIGORE LA TUTELA PENALE
Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro. Dal 16 agosto è in vigore il nuovo articolo 727-bis del Codice Penale.

Dal 16 agosto 2011 è in vigore il nuovo articolo 727-bis del Codice Penale: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. La modifica al CP è stata introdotta dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, attuativo della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.

Dopo l'articolo 727 del Codice penale e' stato inserito l'Art. 727-bis che così recita: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»