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SICUREZZA, VETERINARI RESPONSABILI DEI COLLABORATORI

SICUREZZA, VETERINARI RESPONSABILI DEI COLLABORATORI
La Cassazione ha detto l'ultima parola: l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro non è limitato ai suoi lavoratori subordinati ma si estende anche ai soggetti che prestano lavoro a suo favore in via autonoma. Carlo Pizzirani: sentenza significativa per la realtà veterinaria. Il datore di lavoro deve sempre garantire la sicurezza dei dipendenti, in virtù di un obbligo che non è limitato ai suoi lavoratori subordinati ma si estende anche ai soggetti che prestano il loro lavoro a suo favore in via autonoma.

E' la massima che discende da una sentenza della Sezione IV della Corte di Cassazione penale, commentata in questi giorni da puntosicuro.it sul caso di un infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore autonomo, in un'azienda edile. Il datore di lavoro si era difeso sostenendo di avere affidato il lavoro ad un lavoratore, che aveva organizzato liberamente la propria attività.

Per la Cassazione, invece, il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre ed adottare tutte le misure antinfortunistiche necessarie per la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori subordinati che di quelli che svolgono la loro attività in autonomia per suo conto nonché di proteggere entrambi dai cosiddetti "rischi ambientali" legati ai suoi luoghi di lavoro.

"Durante lo svolgimento dei corsi per Datore di Lavoro che ANMVI organizza ormai da un decennio- spiega Carlo Pizzirani, Direttore dei Corsi e Formatore AIFOSS- e soprattutto alla luce delle novità introdotte dal DLgs 81/08 che ha pensionato il 626/94, viene data molta enfasi alle responsabilità che il Datore di Lavoro ha anche nei confronti dei collaboratori. Questo messaggio - aggiunge- viene trasmesso con vigore ed enfatizzato soprattutto perchè i collaboratori con partita iva propria sono le figure predominanti nelle strutture veterinarie dove, al contrario di tutti gli altri ambienti di lavoro, pochi sono i lavoratori dipendenti, quelli, per intenderci, a busta paga e assunti con contratto di lavoro".

In conclusione, "Non avevamo dubbi sulla legittimità di quanto andavamo dicendo - aggiunge Pizzirani- ma la pubblicazione di questa sentenza della Corte di Cassazione ribadisce il concetto e, se mai fosse stato necessario, sottolinea ancora una volta la responsabilità del titolare della struttura non solo sui propri dipendenti ma anche sulla salute e sulla sicurezza dei collaboratori quando questi stiano agendo per suo conto nel suo luogo di lavoro".