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GIUSTO INVOCARE DECORO PER LE TARIFFE VETERINARIE

GIUSTO INVOCARE DECORO PER LE TARIFFE VETERINARIE
Lo Studio indicativo dei compensi,adottato "su basi scientifiche" dalla FNOVI, offre un ragionevole parametro per ritenere sussistente la violazione disciplinare, ma l'Ordine deve provare le circostanze contestate. Decisione della Cceps su un bando forfettario per la sterilizzazione di colonie feline.

Nel 2009, il Comune indiceva una gara d'appalto per la sterilizzazione di colonie feline libere sul territorio. Indicando i requisiti minimi per ogni singolo intervento, invitava i medici veterinari interessati a partecipare al bando a segnalare il numero massimo di interventi eseguibili a fronte di un pagamento forfettario.

Si aggiudicavano l'appalto due colleghi della medesima struttura veterinaria che proponevano tariffe più che dimezzate rispetto alle tariffe Fnovi (Studio indicativo in materia di compensi professionali del medico veterinario). Inadeguate al decoro professionale? Per l'Ordine competente sì, che infatti è intervenuto sugli iscritti (censura), per violazione degli articoli 10 e 49 del Codice Deontologico, dubitando anche delle garanzie sanitarie verso i pazienti animali.

Argomentando sulla differenza tra "costo"della prestazione e "compenso" al professionista e inoltre richiamando le premesse dello Studio della Fnovi che ammette eccezioni per "interventi di massa eseguiti su un alto numero di animali, sostenendo infine la natura pubblica dell'incarico e del soggetto-cliente, la vicenda è stata rinviata alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie.

L'esito del ricorso viene comunicato oggi dalla Fnovi: la CCEPS ha convenuto con l'Ordine che il "decreto Bersani" pur avendo eliminato la possibilità di stabilire tariffe minime vincolanti per i professionisti, "non ha superato l'esigenza deontologica che siano definiti compensi sufficienti ad assicurare il decoro della professione, con ciò rafforzando - in assenza di parametri certi - la funzione di vigilanza degli Ordini professionali".

Tuttavia l'aver offerto prestazioni a prezzi inferiori a quelli indicati nello "studio" non può essere ricollegata "automaticamente" alla fattispecie dell'illecito disciplinare, ma occorre che l'imputazione formulata dall'Ordine sia supportata da sufficienti elementi istruttori.

È necessario provare che i costi delle prestazioni sotto esame sono oggettivamente superiori al prezzo offerto dal professionista, o che la qualità delle prestazioni ne ha concretamente risentito con conseguente pregiudizio al benessere animale.

Sulla base di queste motivazioni la CCEPS ha accolto il ricorso promosso dagli iscritti, annullando il provvedimento di censura adottato dall'Ordine.