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IL CANE HA IL CHIP? PIU’ ABBANDONATO CHE PERSO

IL CANE HA IL CHIP?  PIU’ ABBANDONATO CHE PERSO
Il servizio veterinario legge il microchip del cane ritrovato e risale al suo padrone. Per la Cassazione non è credibile la tesi dello smarrimento: non era stata presentata nessuna denuncia al riguardo. Ma soprattutto i Giudici della Suprema Corte danno una interpretazione del reato penale di abbandono. Il testo della sentenza.

Non è credibile la tesi dello smarrimento: l'animale è dotato di microchip e sarebbe stato logico attendersi che il proprietario si attivasse per ritrovare il suo Fido, mentre non risulta presentata alcuna denuncia. Quindi è abbandono di animale, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale.

È quanto emerge da una sentenza emessa il 13 maggio 2011 dalla terza sezione penale della Cassazione. A ritrovare il cane è un signore che subito chiama il veterinario: il medico scopre la presenza del microchip. In breve si risale al padrone, che sostiene di aver perso il suo bracco durante una battuta di caccia. Ma il giudice non gli crede. O meglio: anche a voler ritenere attendibile la tesi dello smarrimento dell'animale, all'ipotetica perdita non è seguito alcun comportamento concludente del proprietario diretto al ritrovamento del "quattrozampe" (asseritamente) scomparso.

L'ex proprietario del cane pagherà anche le spese di giudizio oltre all'ammenda.
Rilevante l'interpretazione dell'abbandono prospettata dai Giudici: l'abbandono può anche esprimersi con comportamenti omissivi, di "indifferenza" verso l'animale smarrito, una "indifferenza in contro tendenza con l'accresciuto senso di rispetto verso l'animale in genere e avvertita nella coscienza sociale come una ulteriore manifestazione della condotta di abbandono".

Non è necessario agire per il distacco dall'animale, per parlare di abbandono bastano la "trascuratezza" e il "disinteresse", il fatto di "non prendersene cura ben consapevole della incapacità dell'animale di non poter più provvedere a se stesso come quando era affidato alle cure del padrone". E nel caso in questione, l'animale è stato ritrovato "denutrito e malato" nei pressi dell'abitazione del cittadino che l'ha portato dal veterinario e ha quindi sporto denuncia.

"Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l'altrui sorte evoca l'elemento della colpa- scrive la Cassazione- che al pari del dolo rientra tra gli elementi costitutivi del rato contestato". Non può nemmeno essere condivisa la tesi che la mancata denuncia di smarrimento costituisca condotta autonoma sanzionabile, "sia perché non è prevista da alcuna norma incriminatrice, sia perché la mancata denuncia costituiva nel caso di specie, il dato sintomatico da parte del (proprietario) di abbandonare l'animale disinteressandosi della sua sorte".

Allegati
pdf IL TESTO DELLA SENTENZA.pdf