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TAR, VERIFICA COSTITUZIONALE DELLA MEDIACONCILIAZIONE

TAR, VERIFICA COSTITUZIONALE DELLA MEDIACONCILIAZIONE
Accolto il ricorso dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e dell'Unione Camere Civili. Il TAR del Lazio rinvia alla Corte Costituzionale la mediazione civile. Contestato l'obbligo di tentare una conciliazione prima di ricorrere al Tribunale. Il contrasto ipotizzato è con l'articolo 24 della Costituzione: "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".

Sarà la Corte costituzionale a decidere sulla legittimità del regolamento dopo che la prima sezione del Tar del Lazio ha sollevato la questione di legittimità sul provvedimento del ministero della Giustizia per introdurre la mediazione e la conciliazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali. Accolto il ricorso dell'Oua (Organismo Unitario dell'Avvocatura) e dell'Unione delle Camere Civili.

Il dubbio di legittimità pende sulla parte del testo che introduce a carico di chi fa ricorso l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione: insomma è a rischio la disposizione che prevede la mediazione come condizione di procedibilità del ricorso stesso. Sospetta è anche la previsione che riconosce l'abilitazione a costituire organismi in grado di offrire la Mediaconciliazione a «enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza». Il contrasto ipotizzato è con l'articolo 24 della Costituzione, secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi», e con l'articolo 77, secondo cui «il Governo non può, senza delega delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria».

Rispetto alla libertà di agire in giudizio, il regolamento della mediaconciliazione finisce per imporre «un'incisiva influenza da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull'azionabilità in giudizio di diritti soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale statuale, su cui lo svolgimento della mediazione variamente influisce». In altre parole: la figura del mediatore, così come è conformata, non offre adeguate garanzie che «i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiutare l'accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio».

Vi sono ragioni per ritenere che vada escluso che l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione al fine dell'esercizio della tutela giudiziale in determinate materie possa rientrare nella discrezionalità riconosciuta alla legislazione delegata. (fonte: cassazione.net)