Il compenso al professionista deve essere liquidato esclusivamente sulla base della natura e dei limiti dell'incarico conferitogli, e non già considerando l'attività e l'opera prestata per esclusiva iniziativa del medesimo, al di là delle richieste rivoltegli dal cliente e delle stesse finalità a cui l'incarico è stato preordinato.
È quanto sancito dalla Corte d'Appello di Ancona che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di un commercialista al pagamento dell'onorario per la consulenza tecnica espletata in favore di un Consorzio.
Il professionista aveva eseguito la prestazione e ne chiedeva la corresponsione dell'onorario, senza un preciso incarico conferito dal committente. Le parti avevano solo fatto riferimento ad una possibile futura collaborazione alla quale non è però seguito un effettivo incarico.
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