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L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE E’ UNA TASSA

L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE E’ UNA TASSA
La prestazione per l'iscrizione all'Albo è una tassa a tutti gli effetti, in quanto è una "prestazione doverosa". Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n.1782 del 26 genNaio 2011, hanno accolto il ricorso del Consiglio nazionale forense.

Le quote dovute agli Ordini professionali hanno natura di tassa e quindi le controversie sui contributi che i legali devono versare all'Ordine o al Cnf vanno devolute al giudice tributario.
Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1782 del 26 gennaio 2011, hanno accolto il ricorso del Consiglio nazionale forense.

La Corte ha dichiarato la giurisdizione tributaria con riferimento ad una causa originata dal ricorso promosso, dinanzi al Giudice di Pace, da parte di alcuni avvocati che contestavano l'atto del Consiglio Nazionale Forense con il quale era stato deciso di richiedere a tutti gli avvocati il contributo di cui all'art. 14 del D.Lgs. Lgt. n. 382 del 1944 (Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali).

Il Collegio esteso ha accolto senza riserve la tesi del Cnf definendola espressamente come la soluzione più corretta. E questo perché il sistema normativo riconosce all'ente "Consiglio", "una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell'albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza all'ordine". Questa "tassa" si configura come una "quota associativa" rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'albo è conditio sine qua non per il legittimo esercizio della professione.
Sussiste quindi, si legge nella sentenza, uno degli elementi che caratterizzano il tributo: la doverosità della prestazione. "Chi intenda esercitare una delle professioni per le quali è prevista l'iscrizione ad uno specifico albo, deve provvedere ad iscriversi sopportandone il relativo costo, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto".

Secondo la Cassazione, un altro elemento determinante che fa propendere per la qualificazione della natura tributaria della prestazione è il collegamento "alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante".

Allegati
pdf SENTENZA DELLA CASSAZIONE N.1782.pdf