E' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Raccomandazione della Commissione che stabilisce le Linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari. La distinzione non è vincolante e scaturisce da deduzioni dalla normativa vigente. La Commissione Europea ha stabilito una
Linea guida per distinguere tra: materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari. La Linea guida, non vincolante, è contenuta in una raccomandazione del 14 gennaio 2011, pubblicata sulla GUCE e si basa sull'analisi della normativa comunitaria vigente.
Esaminati Regolamenti e Direttive, la Commissione fa chiarezza per "evitare incoerenze nel trattamento di tali prodotti, facilitare il lavoro delle autorità nazionali competenti ed aiutare gli operatori economici interessati ad agire in un quadro di certezza del diritto".
La Commissione, inoltre, ha considerato che "gli operatori del settore dei mangimi e le competenti autorità nazionali di controllo si confrontano spesso con questioni riguardanti la classificazione dei prodotti, che possono compromettere la commercializzazione dei mangimi in tutta l'Unione europea".
Distinzione tra mangimi e biocidi
Secondo l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, i prodotti definiti o che rientrano nel campo d'applicazione della normativa sui mangimi, compresi i coadiuvanti tecnologici, non sono biocidi, ma vanno considerati mangimi (prevalenza della normativa sui mangimi rispetto a quella sui biocidi).
I prodotti del tipo 3 e 4, descritti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE, non vanno considerati mangimi.
Alcuni prodotti possono tuttavia essere considerati come prodotti del tipo 5 o del tipo 20 ed anche come mangimi, in genere additivi per mangimi. In ragione della prevalenza della normativa sui mangimi rispetto a quella sui biocidi, tali prodotti vanno considerati mangimi. I prodotti per la conservazione dei mangimi o dell'acqua per gli animali non sono biocidi. Se tali prodotti sono elencati fra i prodotti del tipo 5 o 20, non sono destinati ad essere somministrati agli animali.
Distinzione tra mangimi e medicinali veterinari
Se, dopo aver esaminato tutte le caratteristiche di un prodotto non classificato, si conclude che può essere considerato un medicinale veterinario, va considerato tale (prevalenza della normativa sui medicinali veterinari rispetto a quella sui mangimi, ad eccezione degli additivi per mangimi autorizzati).
Gli alimenti medicamentosi non sono medicinali veterinari bensì, secondo il considerando 3 del regolamento (CE) n. 767/2009, una forma di mangime contenente premiscele medicate e soggetta a prescrizione veterinaria.
La distinzione tra mangimi e medicinali veterinari è stabilita in base alla definizione di «particolare fine nutrizionale» . I mangimi possono raggiungere particolari fini nutrizionali come «il supporto della funzione epatica in casi di insufficienza epatica cronica», «la riduzione della formazione di calcoli a base di urati» oppure «la riduzione del rischio di febbre lattea».
Distinzione tra materie prime per mangimi e additivi per mangimi
Gli additivi per mangimi sono sostanze [...] diverse dalle materie prime per mangimi: un prodotto non può essere contemporaneamente una materia prima per mangimi e un additivo per mangimi.
Le seguenti caratteristiche delle materie prime per mangimi possono essere considerate le più importanti: ) fornire energia, sostanze nutrienti, minerali o fibre alimentari; b) mantenere la funzione del tratto intestinale. L'obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali» e «servono innanzitutto a soddisfare il fabbisogno degli animali. Le sostanze chimicamente ben definite che sono purificate ed hanno uno specifico livello di standardizzazione garantito dai fabbricanti possono essere considerate additivi per mangimi (p. es. l'olio aromatico estratto specificamente da materiale vegetale). Alcune materie prime per mangimi sono tuttavia sostanze chimicamente ben definite e standardizzate (p. es. il saccarosio). I prodotti naturali di piante intere e di parti di piante o di prodotti derivati, ottenuti con una limitata trasformazione fisica come la frantumazione, la macinazione o l'essicazione, sono invece da considerarsi
materie prime per mangimi.
Vanno poi considerate la funzionalità e la sicurezza e modalità di utilizzo: se per motivi inerenti alla salute umana o animale è necessario fissare un contenuto massimo del prodotto nella razione giornaliera, i prodotti possono essere classificati come additivi. Tuttavia, anche per determinate materie prime per mangimi si applicano tassi d'inclusione massimi. La qualifica di additivo per mangimi può permettere una gestione più efficace del prodotto in termini di stabilità e omogeneità e per quanto riguarda il sovradosaggio. Gli additivi per mangimi sono utilizzati in genere a tassi d'incorporazione bassi, ma anche molte materie prime per mangimi, come i sali minerali, sono utilizzate a un basso tasso d'incorporazione nella razione giornaliera.
Quanto alla funzionalità gli additivi per mangimi sono definiti in base alle loro funzioni, indicate nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali funzioni non sono però proprie dei soli additivi per mangimi. Una materia prima per mangimi può quindi avere anche la funzione di un additivo (p. es. come addensante), ma non dovrebbe essere utilizzata solo a questo scopo.