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INPS: I COMPENSI ORDINISTICI VANNO ALLE CASSE

INPS: I COMPENSI ORDINISTICI VANNO ALLE CASSE
I compensi ai componenti dei consigli territoriali o nazionali e degli enti di previdenza rientrano nell'oggetto della professione e non vanno alla gestione separata INPS, ma alla cassa di previdenza di appartenenza. Circolare dell'INPS.

I compensi ai componenti dei consigli territoriali o nazionali e degli enti di previdenza delle categorie professionali rientrano nell'oggetto dell'arte o professione svolta dai percettori. Non sono pertanto soggetti alla contribuzione a favore della Gestione separata dell'Inps bensì all'obbligo contributivo nei confronti della gestione previdenziale competente in base al reddito professionale. Con la circolare 5/2011 l'Inps rivede la posizione assunta nel 1996, quando con la circolare 201 aveva ritenuto che tali compensi non rappresentassero redditi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e fossero, pertanto, soggetti a contribuzione nell'ambito della gestione separata.

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 105/01, ha inserito nell'ambito del lavoro autonomo professionale tutti quegli incarichi che risultassero inerenti all'attività esercitata dal contribuente. La stessa Agenzia, con la risoluzione 66/03, ha affermato che, pur essendo astrattamente configurabili come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l'incarico di componente di un consiglio dell'Ordine professionale è attribuito proprio in ragione dell'attività professionale abitualmente resa dall'iscritto all'Ordine stesso. Coerentemente, le istruzioni per la compilazione del modello Unico 2010 attraggono, nel reddito derivante dall'attività professionale, i compensi percepiti da un professionista in qualità di componente del Consiglio nazionale o provinciale della categoria di appartenenza.

Partendo dal presupposto che il regime contributivo della gestione separata deve essere coerente con la natura e il trattamento fiscale dei redditi oggetti del prelievo, l'Inps ora chiarisce che questi compensi, concorrendo alla formazione del reddito derivante dall'attività professionale o artistica, seguono il regime previdenziale proprio di tale reddito. L'obbligo contributivo deve dunque essere assolto nei confronti della cassa di previdenza della categoria professionale.(Fonte: Il Sole 24 Ore - 15 Gennaio 2011)

Allegati
pdf Circolare N.5 del 13_01_2011 INPS.pdf