L'Intesa discende dal Regolamento (CE) n. 767/2009, che si applica a decorrere dal 1 settembre 2010, il quale prevede che l'etichettatura dei mangimi composti qualora il produttore non sia la persona responsabile dell'etichettatura comprenda il numero di riconoscimento del produttore o un numero di identificazione.
Il regolamento (CE) n. 767/2009 da' la possibilita' di attribuire dei numeri d'identificazione ad alcuni operatori registrati (produttori di mangimi composti conto terzi). I numeri possono essere utilizzati per identificare in etichetta i produttori del mangime in caso di produzione conto terzi e in alternativa alla ragione sociale e indirizzo del produttore.
Il numero d'identificazione viene assegnato da parte delle Regioni e PA, ai produttori di mangimi composti che ne fanno richiesta, secondo il formato previsto dall'Allegato V, capo II del regolamento (CE) 183/05.
Il formato univoco del codice di registrazione e' costituito, dal codice ISO dello Stato IT, seguito da un massimo di n. 8 caratteri di cui sei numerici e due alfanumerici indicanti la provincia sede della registrazione (es. IT 00000 1FI);
Ove possibile, le Autorita' regionali confermano i vecchi numeri di registrazione agli operatori.
Il Ministero della Salute predispone un fac-simile di domanda per la richiesta di tale numero da inoltrare alla Regione per tramite dell'ASL competente da parte dell'operatore richiedente. Inoltre, il Ministero della Salute cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco nazionale specifico di tali operatori (Elenco operatori del settore dei mangimi registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005 identificati ai sensi del articolo 17 comma 1 c) del regolamento (CE) n. 767/2009);
Le Regioni e PA sono tenute, al fine dell'aggiornamento di detto elenco, alla comunicazione al Ministero della Salute dei dati degli operatori a cui viene assegnato il numero d'identificazione.