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MANGIMI, NUMERO IDENTIFICATIVO DEGLI OPERATORI

MANGIMI, NUMERO IDENTIFICATIVO DEGLI OPERATORI
Con l'intesa Stato Regioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sono approvate le linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi. L'Intesa discende dal Regolamento (CE) n. 767/2009 che si applica dal 1 settembre 2010. Con l'Intesa 23 settembre 2010, Governo, Regioni e Province Autonome hanno varato le Linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi. (GU n. 250 del 25-10-2010 ).

L'Intesa discende dal Regolamento (CE) n. 767/2009, che si applica a decorrere dal 1 settembre 2010, il quale prevede che l'etichettatura dei mangimi composti qualora il produttore non sia la persona responsabile dell'etichettatura comprenda il numero di riconoscimento del produttore o un numero di identificazione.

Il regolamento (CE) n. 767/2009 da' la possibilita' di attribuire dei numeri d'identificazione ad alcuni operatori registrati (produttori di mangimi composti conto terzi). I numeri possono essere utilizzati per identificare in etichetta i produttori del mangime in caso di produzione conto terzi e in alternativa alla ragione sociale e indirizzo del produttore.

Il numero d'identificazione viene assegnato da parte delle Regioni e PA, ai produttori di mangimi composti che ne fanno richiesta, secondo il formato previsto dall'Allegato V, capo II del regolamento (CE) 183/05.

Il formato univoco del codice di registrazione e' costituito, dal codice ISO dello Stato IT, seguito da un massimo di n. 8 caratteri di cui sei numerici e due alfanumerici indicanti la provincia sede della registrazione (es. IT 00000 1FI);

Ove possibile, le Autorita' regionali confermano i vecchi numeri di registrazione agli operatori.

Il Ministero della Salute predispone un fac-simile di domanda per la richiesta di tale numero da inoltrare alla Regione per tramite dell'ASL competente da parte dell'operatore richiedente. Inoltre, il Ministero della Salute cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco nazionale specifico di tali operatori (Elenco operatori del settore dei mangimi registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005 identificati ai sensi del articolo 17 comma 1 c) del regolamento (CE) n. 767/2009);

Le Regioni e PA sono tenute, al fine dell'aggiornamento di detto elenco, alla comunicazione al Ministero della Salute dei dati degli operatori a cui viene assegnato il numero d'identificazione.