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FARMACISTA RESPONSABILE SE CAMBIA IL FARMACO

FARMACISTA RESPONSABILE SE CAMBIA IL FARMACO
La Cassazione difende la qualità della prescrizione medico veterinaria. La Cassazione ha ritenuto responsabile il farmacista che sostituendo il farmaco veterinario prescritto con un altro, contenente lo stesso principio attivo, non ha informato il cliente sul dosaggio. La prescrizione deriva da competenza diagnostica e farmacologica del medico veterinario. Il farmacista ha l'obbligo di informare sulle modalità di somministrazione di un farmaco sostituito con altro avente identico principio attivo ma diverso dosaggio. Non può invocare la consapevole accettazione da parte del cliente di un farmaco.

La Cassazione (sentenza 15734/2010) ha affermato la responsabilità del farmacista per avere consegnato, anziché il farmaco prescritto nel dosaggio indicato dal veterinario, altro medicinale con lo stesso principio attivo, ma destinato a curare animali di diversa e grossa taglia.
Il farmacista si difendeva sostenendo che il cliente era in grado di leggere le avvertenze contenute nella confezione e lo aveva informato della necessità di diluire il medicinale.

Per la Cassazione, la responsabilità è esclusa solo quando il farmacista si attiene alle prescrizioni mediche contenute nella ricetta contenente tutte le informazioni necessarie per la dispensa del medicinale. La sentenza si dimostra importante nello stabilire lo scriminante tra la responsabilità del medico e quella del farmacista e introduce anche per questa categoria di professionisti la necessità di fornire al cliente ogni informazione utile al fine di valutare correttamente la convenienza dell'acquisto proposto. L'obbligo di informazione, ormai pacifico per il medico, lo diventa anche per il farmacista in quando incide sul diritto del paziente all'autodeterminazione in ordine alle scelte che attengono alla propria salute. Perché sorga la responsabilità risarcitoria è necessario, comunque che il danno si configuri come conseguenza immediata e diretta del comportamento negligente del farmacista. Sicuramente il farmacista non sarà responsabile di eventuali concause quali l'errore medico nell'individuazione della molecola, ma lo potrebbe essere nella sostituzione del farmaco avente modalità di somministrazione differente oppure con eccipienti potenzialmente allergenici.

La qualità della prescrizione e l'aderenza del paziente alla terapia sono il risultato di un processo dinamico e di un "incontro e scontro di prospettive" tra medico, paziente e farmacista, influenzato da molteplici variabili di carattere culturale, tecnico-scientifico, giuridico e ambientale, ma anche psicologico e relazionale e quindi non può essere sottovalutato dal sanitario, anche se farmacista. che la prescrizione deriva da competenza diagnostica e farmacologica del medico, ma solo il primo è effettivamente in grado di valutare tutte le variabili che hanno condotto a una particolare scelta. (fonte: Il Sole 24Ore Sanità)