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DDL FAZIO: IL TESTO DI RIFORMA DEGLI ORDINI

DDL FAZIO: IL TESTO DI RIFORMA DEGLI ORDINI
Un solo articolo che in sei punti riforma gli Ordini delle professioni sanitarie. Nello schema di ddl sulla sperimentazione clinica il Governo è delegato a riformare gli Ordini di veterinari, medici e farmacisti. L'iter è iniziato venerdì scorso in Consiglio dei Ministri con il primo esame del testo. Ecco cosa cambia per l'ordinamento della professione veterinaria.

Il Titolo II (Professioni Sanitarie) del Ddl che il Ministro Fazio ha presentato venerdì scorso in Consiglio dei Ministri delega il Governo alla riforma degli Ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, medico veterinario e farmacista. Un solo articolo, l'articolo 8, in sei punti getta le basi della riforma dell'ordinamento della professione veterinaria e degli organi istituzionali che la rappresentano.Eccone i contenuti.

TITOLO II - Professioni sanitarie

ART. 8 - (Delega al Governo per la riforma degli Ordini delle professione sanitarie di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista).

1. il Governo é delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle competenze delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina degli albi, degli ordini e delle relative federazioni nazionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei farmacisti e dei medici veterinari di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) prevedere che gli ordini e le relative federazioni siano enti pubblici non economici istituiti al fine di tutelare i cittadini e gli interessi pubblici, garantiti dallo Stato, connessi all'esercizio della professione e che siano dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare nel rispetto delle leggi vigenti e sottoposti alla vigilanza dei Ministero della salute. Tali enti agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di garantire il rispetto dei principi previsti dal presente articolo e dai codici deontologici per la tutela della salute dei cittadini;
b) prevedere che agli ordini si applichino, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e siano sottoposti al controllo della Corte dei Conti di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;
c) prevedere che agli ordini e alle relative federazioni nazionali non si applichino le norme in materia di razionalizzazone, riduzione e contenimento della spesa pubblica;
d) individuare le funzioni degli ordini e delle relative federazioni nazionali, attraverso la promozione dell'autonomia delle rispettive professioni, della qualità tecnico professionale, della valorizzazione della funzione sociale della professione e della salvaguardia dei principi etici dell'esercizio professionale;
e) disciplinare la modalità di tenuta degli albi, elenchi e registri professionali prevedendo l'iscrizione obbligatoria anche per i pubblici dipendenti;
f) disciplinare la verifica e tutela della trasparenza e veridicità della comunicazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini dai soggetti pubblici e privati;
g) prevedere le modalità di partecipazione, l'assunzione di ruoli e compiti degli ordini nelle procedure relative all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
h) prevedere la promozione, l'organizzazione e la valutazione dei processi di aggiornamento e della formazione per lo sviluppo continuo professionale di tutti i professionisti iscritti agli Albi ai fini della certificazione del mantenimento dei requisiti professionali;
i) individuare norme deontologiche raccolte in un codice approvato e aggiornato dalle federazioni nazionali, vincolante per tutti gli iscritti agli albi, con le connesse responsabilità disciplinari;
l) disciplinare l'istituzione di specifici organi e la definizione di idonee procedure che, a garanzia dell'autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, prevedano la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante e l'esercizio dell'azione disciplinare secondo i principi del giusto procedimento confermando le competenze giurisdizionali della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
m) prevedere l'assoggettabilità delle sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti agli albi professionali, in qualsiasi ambito svolgano la foro attività, compreso quello societario, secondo una graduazione correlata alla gravità o reiterazione dell'illecita, prevedendo altresì il ravvedimento operoso e altre misure compensative;
n) prevedere l'assunzione della rappresentanza esponenziale della professione nell'ambito delle proprie competenze;
o) definire la struttura organizzativa e amministrativa degli ordini e delle relative federazioni nazionali, con compiti di rappresentanza della professione presso le istituzioni regionali e di supporto alle attività degli ordini provinciali nei rispetto dell'autonomia e delle competenze degli stessi;
p) prevedere l'attribuzione alle federazioni dei compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo degli ordini provinciali nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istitutive, individuando altresì gli ambiti e le modalità con le quali adottare atti sostitutivi a tutela dell'interesse pubblico.
q) definire composizione, durata, funzioni gestionali, attribuzioni e incompatibilità degli argani degli ordii e delle relative federazioni, nonché i criteri e le modalità per il loro scioglimento;
r) assicurare, per gli ordini che abbiano un numero di iscritti all'albo superiore a 2.000 unità, la piena accessibilità al voto e nel caso di assemblee rappresentative la tutela delle minoranze qualificate degli iscritti nella stesse,
s) prevedere che gli oneri di costituzione e funzionamento degli ordini e delle relative federazioni nazionali, nonché di tenuta degli albi, siano posti a totlae carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguati contributi;
t) prevedere le modalità con le quali gli albi ricompresi in un medesimo, nel rispetto dell'integrità funzionale dello stesso, assumono la piena autonomia nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza, di gestione e disciplinari.
u) confermare per gli esercenti le professioni di cui ai comma 1, gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previste dalle disposizioni vigenti;
v) prevedere le modalità in base alle quali costituire un ordine specifico per la professione odontoiatrica, nel rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri, fermo restando l'obbligo di iscrizione per l'esercizio specifico della professione;
z) prevedere per gli iscritti agii albi l'obbligo di idonea copertura assicurativa per responsabilità professionale.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del minsitro della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

4. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, al seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro 40 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nel trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente quest'ultimo s'intente automaticamente prorogato di tre mesi.

5. Le federazioni nazionali, relativamente agli aspetti organizzativi e applicativi, disciplinano con appositi statuti le materie indicate al comma 2;

6. All'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n78 in corso di conversione, dopo le parole "anche economici" sono inserite le seguenti "con esclusione degli ordini e collegi professionali e delle relative federazioni;

SANITA', ORDINI PRONTI A SCRIVERE LA RIFORMA

LE PROPOSTE DI RIFORMA PRESENTATE AL MINISTRO FAZIO

Allegati
pdf SCHEMA DI DDL RECANTE SPERIMENTAZIONE CLINICA E ALTRE DISPOSIZIONI SANITARIE.PDF
pdf TITOLO II ARTICOLO 8 DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEGLI ORDINI.PDF