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IDENTIFICAZIONE DI EQUIDI ALLA MACELLAZIONE

IDENTIFICAZIONE DI EQUIDI ALLA MACELLAZIONE
Precisazioni dal Ministero della Salute sulla gestione degli equidi destinati alla produzione di alimenti per l'uomo dopo l'entrata in vigore del Regolamento 504/2008. Disposizioni per l'identificazione e gli equidi introdotti dai Paesi Membri e quelli nati sul territorio nazionale. Sull' identificazione degli equidi avviati alla macellazione, il Ministero della Salute ha diffuso una nota di precisazione: l'entrata in vigore del regolamento CE 504/2008 "rende di fatto inapplicabile" quanto previsto da una disposizione ministeriale risalente al 21 dicembre 2007 (limitatamente al punto 1: "a maggiore garanzia della identificazione e per fornire informazioni certe inerenti la catena alimentare, tutti gli equidi nati prima del 31 dicembre 2006 e ammessi alla macellazione dopo il 31 dicembre 2009 dovranno essere identificati tramite transponder").

In particolare, per quanto riguarda gli equidi introdotti dai Paesi Membri, la nota precisa che "questi potranno essere inviati al macello anche se identificati conformemente alle Decisioni 93/623/CEE o 200/68/CE entro il 30 giugno 2009 (col solo passaporto regolarmente compilato). Viceversa per quanto riguarda gli equidi nati sul territorio nazionale tale termine resta fissato al 31 dicembre 2006. Pertanto l'obbligo dell'identificazione elettronica per gli equidi comunitari decorre dal 1 luglio 2009 mentre per quelli nazionali dal 1 gennaio 2007.

Allegati
pdf DGSA NOTA DI CHIARIMENTO.pdf