Il Fisco ha aperto il nuovo anno con alcune novità per la contabilità dei liberi professionisti. La buona notizia è che le associazioni professionali potranno utilizzare le ritenute d'acconto subite per compensare debiti propri dell'associazione, ad esempio per pagare Iva e Irap. La cattiva notizia è che dal 1 gennaio 2010 non ci sono più agevolazioni per l'acquisto di immobili ad uso professionale.
Le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni possono utilizzare le ritenute subite per compensare debiti propri dell'associazione o della società.
La novità è contenuta in una circolare di fine anno dell'Agenzia delle Entrate: il socio, una volta scalata la parte di ritenuta d'acconto necessaria per azzerare la propria Irpef, potrà riattribuire all'associazione professionale il credito eccedente e permettere così a quest'ultima di utilizzarlo per pagare proprie imposte e contributi come ad esempio IVA e Irap. Lo stesso vale per le società di persone che subiscono ritenute d'acconto.
Affinchè il meccanismo compensativo si verifichi è però necessario che i soci formalizzino con un atto avente data certa (ad esempio con scrittura autenticata) o con una scrittura inserita nell'atto costitutivo.
Rendendo possibile l'utilizzo in compensazione da parte delle societa' e delle associazioni del credito relativo alle ritenute subite sui redditi prodotti, si modifica il vecchio meccanismo che prevedeva soltanto per i singoli soci la possibilita' di utilizzare in compensazione le ritenute subite dalla societa' o dall'associazione. In virtu' delle decisioni assunte dall'Agenzia delle Entrate i professionisti che esercitano in forma associata avranno, di fatto, maggiore liquidità, un segnale di incoraggiamento per l'esercizio professionale in forma aggregata.
Ma per un vantaggio fiscale che arriva ce n'è uno che decade: non è stato infatti prorogato il cosiddetto sconto sugli studi professionali. Dal 2010 si torna alla indeducibilità dei costi relativi all'acquisizione di immobili da destinare all'attività professionale. Si chiude così il periodo agevolato che aveva consentito la deduzione di ammortamenti e canoni di leasing degli immobili strumentali acquistati nel periodo 2007-2009. Una sola eccezione: i canoni di leasing per gli immobili promiscui, acquistati sia per uso professionale che personale, continueranno ad essere deducibili al 50%.